Art. 37.
        Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
  1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad  eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
    a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
    b)  ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
    c) al comune, sulle strade  private  aperte  all'uso  pubblico  e
sulle strade locali;
    d)  nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai  diecimila  abitanti,
agli  enti  proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti  le  caratteristiche  strutturali  o  geometriche   della
strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
  2.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di
avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti  stessi.
L'apposizione  e  la  manutenzione di detti segnali fanno carico agli
esercenti.
  3.  Contro  i  provvedimenti  e  le  ordinanze  che  dispongono   o
autorizzano  la  collocazione  della  segnaletica e' ammesso ricorso,
entro sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel  regolamento,
al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.