Art. 37 
                                Utili 
 
  1. Le banche di credito  cooperativo  devono  destinare  almeno  il
settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 
  2. Una quota degli utili netti annuali deve essere  corrisposta  ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
nella misura e con le modalita' previste dalla legge. 
  3. La quota di utili che  non  e'  assegnata  ai  sensi  dei  commi
precedenti e che non e' utilizzata per la rivalutazione delle  azioni
o assegnata ad altre  riserve  o  distribuita  ai  soci  deve  essere
destinata a fini di beneficenza o mutualita'.