Art. 37.
  1. L'articolo 73 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 73 (Norma finale). - 1. Restano salve per  la  regione  Valle
d'Aosta  le con il competenze in materia, le norme di attuazione e la
disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la  provincia
autonoma   di   Bolzano,  le  competenze  in  materia,  le  norme  di
attuazione, la  disciplina  vigente  sul  bilinguismo  e  la  riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego.
   2.  In  attesa  di  una  organica normativa nella materia, restano
ferme  le  norme   che   disciplinano,   per   i   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali
sono  richieste  l'abilitazione  o  l'iscrizione  ad  ordini  o  albi
professionali. Il personale di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' iscriversi, se in
possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
   3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma  2,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardanti i segretari comunali e
provinciali,  e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli
10 e 13 - sull'ordinamento della polizia municipale. Per il personale
disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65,  nonche'  per  i
segretari comunali e provinciali il trattamento economico e' definito
nei contratti collettivi previsti dal presente decreto.
   4.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti degli enti locali e'
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto.
   5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26  dicembre  1936,  n.
2174,  e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n.
312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18  marzo  1989,
n.  106,  31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro  dei
dipendenti  dei  predetti  enti ed aziende sono regolati da contratti
collettivi  ed  individuali  in  base  alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65,
comma  3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione
dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita'  all'articolo
51, commi 1 e 2.
   6. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di
adeguamento  alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, relative all'organizzazione ed al funzionamento
delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, della Corte  dei  conti  e  dell'Avvocatura
dello Stato.
  6-bis.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 7 del decretolegge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le  medesime,
salvo  quelle  di  cui al comma 7, non si riferiscono al personale di
cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".
 
          Nota all'art. 37:
             - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 5,  del  D.Lgs.
          n.   502/1992   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art.  1,  della  legge  23  ottobre
          1992, n. 421):
             "Art.  6  (Rapporti  tra Servizio sanitario nazionale ed
          universita'.).
             1-4 (Omissis).
             5.  Nelle  strutture  delle  facolta'  di   medicina   e
          chirurgia   il  personale  laureato  medico  di  ruolo,  in
          servizio alla data del 31 ottobre 1992, delle aree tecnico-
          scientifica e socio-sanitaria,  svolge  anche  le  funzioni
          assistenziali".
             - Si riporta il testo dell'art. 52, comma 2, della legge
          n.  142/90  (Ordinamento  delle  autonomie  locali). "2. La
          legge  regola  l'istituzione  dell'albo   e   i   requisiti
          professionali  per  la iscrizione, la classificazione degli
          enti e il  trattamento  economico,  le  attribuzioni  e  le
          responsabilita',   i   trasferimenti   ed  i  provvedimenti
          disciplinari, le modalita' di  accesso  e  progressione  in
          carriera,  nonche' l'organismo collegiale, territorialmente
          articolato, presieduto dal Ministro dell'interno  o  da  un
          suo  delegato e composto pareteticamente dai rappresentanti
          degli  enti  locali,  del  Ministero  dell'interno  e   dei
          segretari,  preposto  alla  tenuta  dell'albo e chiamato ad
          esercitare funzioni di indirizzo e di  amministrazione  dei
          segretari  comunali  e  provinciali.  La  legge  disciplina
          altresi' le modalita' del concorso degli enti  locali  alla
          nomina  e  alla  revoca  del  segretario  fra  gli iscritti
          all'albo di cui al comma 1".
             -   La   legge   n.   65/1986,   reca:   "Legge   quadro
          sull'ordinamento della polizia municipale"
             -  La  legge n. 2174/1936, reca: "Esposizione universale
          ed internazione indetta in Roma per l'anno 1941".
             - La legge n. 312/1936, reca:  "Interventi  straordinari
          integrativi  in  favore  degli enti autonomi lirici e delle
          istituzioni concertistiche assimilate".
             - La legge n. 186/1988, reca: "Istituzione della agenzia
          spaziale italiana".
             - La legge n. 266/1988, reca:  "Disciplina  dello  stato
          giuridico  e  del  trattamento  economico  di attivita' del
          personale  dipendente  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
          dello   Stato,   dell'Unione   italiana   delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianto  ed   agricoltura,   del
          comitato   nazionale   per   la   ricerca   e  lo  sviluppo
          dell'energia nucleare e delle  energie  alternative  (ENEA)
          dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale e del registro aeronautico italiano (RAI)".
             -  La  legge  n. 106/1989, reca: "Riordino dell'istituto
          nazionale per il commercio con l'estero".
             - La legge n. 138/1992, reca: "Disposizioni urgenti  per
          assicurare la funzionzlita' del comitato olimpico nazionale
          italiano (CONI)".
             -  Per  il riferimento all'art. 17, comma 1, della legge
          n. 400/1988 vedi nota all'art. 14.
             - L'art. 2 della piu' volte  citata  legge  n.  421/1992
          tratta della razionalizzazione della revisione e delle dis-
          cipline in materia di pubblico impiego.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge n.
          384/1992  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          novembre   1992  n.  438  (Misure  urgenti  in  materia  di
          previdenza, di  sanita'  e  di  pubblico  impiego,  nonche'
          disposizioni fiscali):
             "Art.  7  (Misure  in materia di pubblico impiego). - 1.
          Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente  disciplina
          emanata  sulla  base  degli accordi di comparto di cui alla
          legge 29 marzo 1983, n. 93, e  successive  modificazioni  e
          integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio
          1994.   Per  l'anno  1993  al  personale  destinatario  dei
          predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L.
          20.000  mensili  per  tredici  mensilita'.   Al   personale
          disciplinato  delle  leggi  1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto
          1990, n.  231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio  1988,  n.
          186,  4  giugno  1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10
          ottobre 1990, n. 287, ed al personale  comunque  dipendente
          da  enti  pubblici  non  economici,  nonche' a quello degli
          enti, delle aziende o societa' produttrici  di  servizi  di
          pubblica  utilita',  si applicano le disposizioni di cui al
          presente comma,  fatta  salva  la  diversa  decorrenza  del
          periodo contrattuale.
             2.  Per  l'anno  1993  non  si  applicano gli incrementi
          retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le
          categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti
          dall'art. 2, comma 5, della legge 6  marzo  1992,  n.  216,
          nonche' quelli previsti per il personale di cui all'art. 8,
          comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, del medesimo
          articolo 8.
             3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che
          comunque  comportano  incrementi retributivi in conseguenza
          sia di automatismi stipendiali,  sia  dell'attribuzione  di
          trattamenti   economici,  per  progressione  automatica  di
          carriera, corrispondenti a quelli  di  funzioni  superiori,
          ove queste non siano effettivamente esercitate.
             4.  Per  l'anno  1993  le  somme  relative  ai  fondi di
          incentivazione   ed   ai   fondi   per   il   miglioramento
          dell'efficienza  dei  servizi comunque denominati, previsti
          dai  singoli  accordi  di  comparto,  non  possono   essere
          attribuite  in misura superiore ai correlativi stanziamenti
          di bilancio per l'anno finanziario 1991.
             5.  Tutte  le  indennita',   compensi,   gratifiche   ed
          emolumenti    di   qualsiasi   genere,   comprensivi,   per
          disposizioni di legge o atto amministrativo previsto  dalla
          legge  o  per  disposizione  contrattuale,  di una quota di
          indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
          1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
          di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
          comunque, rivalutabili in  relazione  alla  variazione  del
          costo  della  vita,  sono corrisposti per l'anno 1993 nella
          stessa misura dell'anno 1992.
             6. Le indennita' di  missione  e  di  trasferimento,  le
          indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle
          aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni
          nei  limiti  del  tasso  programmato di inflazione e con le
          modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
             7.  L'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992,
          n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del predetto decreto-legge non possono
          essere  piu'   adottati   provvedimenti   di   allineamento
          stipendiale,  ancorche'  aventi  effetti  anteriori  all'11
          luglio 1992.
             8. Le amministrazioni pubbliche che  abbiano  provveduto
          alla  ridefinizione  delle  piante organiche possono indire
          concorsi di  reclutamento,  ferma  restando  l'applicazione
          delle  disposizioni  di  cui all'articolo 28 della legge 23
          luglio 1991, n. 223.  In  ogni  caso  per  l'anno  1993,  i
          trasferimenti   e   le   assunzioni   di   personale  nelle
          amministrazioni  pubbliche,  con   esclusione   di   quelle
          consentite   da  specifiche  norme  legislative,  avvengono
          secondo le disposizioni di cui all'art. 5 commi 1, 3  e  4,
          della  legge  30 dicembre 1991, n. 412.  Tale disciplina si
          applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della
          legge 29 dicembre 1988, n.  554.  I  riferimenti  temporali
          gia'  prorogati  dall'art.  5,  comma  2,  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati  di  un
          anno.
             9.  Il  primario  ospedaliero  al quale sono affidate le
          funzioni  di  soprintendente  o  di   direttore   sanitario
          ospedaliero  non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura
          e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di
          cui e' titolare per l'intero periodo di  svolgimento  delle
          funzioni.  La  nomina  a ccordinatore sanitario deve essere
          basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente
          attestabili nei settori igienico-sanitari".
             - Il D.L.L. n. 331/45 reca:  "Costituzione  dell'Ufficio
          italiano   dei  cambi  e  passaggio  a  quest'ultimo  delle
          funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero".