Art. 37. 
      Costituzione degli organi e validita' delle deliberazioni 
 
  1. L'organo collegiale e' validamente costituito anche nel caso  in
cui  non  tutte   le   componenti   abbiano   espresso   la   propria
rappresentanza. 
  2. Per la validita' dell'adunanza del  collegio  dei  docenti,  del
consiglio  di  circolo  e  di  istituto,  del  consiglio   scolastico
distrettuale,  del  consiglio  scolastico  provinciale   e   relative
sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi
comitati, nonche' delle rispettive giunte, e' richiesta  la  presenza
di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica. 
  3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta  dei  voti
validamente espressi, salvo  che  disposizioni  speciali  prescrivano
diversamente. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 
  4. La votazione e' segreta  solo  quando  si  faccia  questione  di
persone.