(Convenzione - art. 37)
                             Articolo 37 
1.  La   presente   Convenzione   sara'   aperta   presso   la   sede
dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  a  New  York  fino  al  31
dicembre   1969   alla   firma   di   tutti    gli    Stati    membri
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri  di  una  delle  sue
istituzioni specializzate o dell'agenzia internazionale  dell'Energia
Atomica  o  Parti  dello  Statuto  della  Corte   Internazionale   di
Giustizia, e di ogni altro  Stato  invitato  dall'Assemblea  Generale
della Organizzazione delle  Nazioni  Unite  a  divenire  Parte  della
Convenzione. 
2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli  strumenti  di
ratifica   saranno   depositati   presso   il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
3. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato
previsto al paragrafo 1  del  presente  articolo.  Gli  strumenti  di
adesione saranno depositati presso il Segretario generale.