Articolo 37 1. La presente Convenzione sara' aperta presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'agenzia internazionale dell'Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parte della Convenzione. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.