(Convenzione - art. 37)
    


                    Articolo 37
       Segno distintivo dello Stato di immatricolazione
1.     Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare
nella Parte posteriore, oltre al proprio numero di  immatricolazione,
un segno distintivo dello Stato in cui e' immatricolato.
2.    Ogni rimorchio agganciato ad un autoveicolo e che, in virtu'
dell'articolo 36 della presente Convenzione, deve recare nella  parte
posteriore  un  numero  di  immatricolazione  deve anche recare nella
parte posteriore il segno distintivo dello Stato in cui  tale  numero
di  immatricolazione  e'  rilasciato.  Le  disposizioni  del presente
paragrafo si applicano anche se il rimorchio e' immatricolato in  uno
Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell'autoveicolo cui e'
agganciato;  se  il rimorchio non e' immatricolato, deve recare nella
parte posteriore il segno distintivo dello Stato di  immatricolazione
del veicolo trattore, eccetto quando circola in tale Stato.
3.      La  composizione  e  le modalita' di apposizione del segno
distintivo previsto al presente articolo debbono essere conformi alle
disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione.