Articolo 37 Segno distintivo dello Stato di immatricolazione 1. Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella Parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui e' immatricolato. 2. Ogni rimorchio agganciato ad un autoveicolo e che, in virtu' dell'articolo 36 della presente Convenzione, deve recare nella parte posteriore un numero di immatricolazione deve anche recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato in cui tale numero di immatricolazione e' rilasciato. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche se il rimorchio e' immatricolato in uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell'autoveicolo cui e' agganciato; se il rimorchio non e' immatricolato, deve recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato di immatricolazione del veicolo trattore, eccetto quando circola in tale Stato. 3. La composizione e le modalita' di apposizione del segno distintivo previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione.