Art. 37 (Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia) 1. Al fine di adeguarne la composizione alle esigenze del presente decreto, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge n.6 del 1957, e successive modifiche, e' costituito da: a) un presidente scelto tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza, prive di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore; b) il direttore generale delle miniere, con funzioni di vicepresidente; c) il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; d) il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base; e) il direttore del Servizio chimico, o un suo delegato; i) il direttore del Servizio geologico d'Italia, o un suo delegato; g) un avvocato dello Stato; h) tre dirigenti della Direzione generale delle miniere; i) un dirigente del Ministero degli esteri; l) un dirigente del Ministero dell'ambiente - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, l'informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente; m) un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione; n) un dirigente del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio; o) un dirigente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; p) un titolare di cattedra in geologia; q) un titolare di cattedra in materie geofisiche applicate al settore minerario; r) un titolare di cattedra in materia di coltivazione di idrocarburi; s) un titolare di cattedra nelle discipline della ricerca e coltivazione di risorse geotermiche; t) il direttore dell'Istituto internazionale per le ricerche geotermiche del Consiglio nazionale delle ricerche, o un suo delegato. 2. Il presidente e i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i componenti di cui ai punti g), i), l), m), n), o), p), q) r), ed s) sono designati dalle Amministrazioni interessate. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina del nuovo Comitato. 4. Il Direttore generale delle miniere puo', per specifici problemi, chiamare a far parte del Comitato anche esperti, in numero non superiore a due. 5. I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto degli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967, nonche' del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 ottobre 1995, n.246. 6. Il Comitato dura in carica tre anni; a tutti i componenti, di diritto e designati, nonche' al segretario, competono le indennita' previste dall'articolo 41 della legge n.6 del 1957.