Art. 37.
            Vigilanza sulle camere di commercio, industria
                      artigianato e agricoltura
  1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura, sui bilanci e sulla
determinazione   delle   piante   organiche   delle   stesse,   sulla
costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo sulle
unioni regionali,  i centri estero  e le unioni  interregionali delle
camere stesse.
  2.  Ai fini  di  quanto  previsto dall'articolo  4  della legge  29
dicembre 1993,  n. 580, il  Ministro dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato, sentita  la Conferenza Statoregioni,  presenta ogni
anno  al  Parlamento una  relazione  generale  sulle attivita'  delle
camere  di commercio,  industria, artigianato  e agricoltura  e delle
loro  unioni  regionali,  che  riguardi in  particolare  i  programmi
attuati e  gli interventi realizzati.  La relazione e'  redatta sulla
base  delle  relazioni  trasmesse  dalle regioni  sentite  le  unioni
regionali delle predette camere.
  3. Le  regioni esercitano  il controllo  sugli organi  camerali, in
particolare per i  casi di mancato funzionamento  o costituzione, ivi
compreso  lo scioglimento  dei  consigli camerali  nei casi  previsti
dall'articolo 5  della legge 29  dicembre 1993, n. 580,  salvo quanto
previsto all'articolo 38,  comma 1, lettera e),  del presente decreto
legislativo.  Nel collegio  dei revisori  delle camere  di commercio,
industria,  artigianato e  agricoltura  e' garantita  la presenza  di
rappresentanti  della  regione,  del   Ministero  del  tesoro  e  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
          Nota all'art. 37:
            -  La  legge  29  dicembre   1993,   n.   580,   recante:
          "Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura" e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7. Il
          testo degli articoli 4 e 5 e' il seguente:
            "Art.  4  (Vigilanza).  -  1. La vigilanza sull'attivita'
          delle camere di commercio e delle  loro  unioni  spetta  al
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale
          sulle attivita' delle camere  di  commercio  e  delle  loro
          unioni,   con   particolare   riferimento  agli  interventi
          realizzati e ai programmi attuati.
            2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo  e
          del  conto  consuntivo,  della  dotazione  complessiva  del
          personale  nonche'  quelle  di  variazione   del   bilancio
          preventivo  e  di  costituzione  di  aziende  speciali sono
          trasmesse al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  al  Ministero  del tesoro e alla regione
          competente.
            3.   Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
          stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la
          gestione   patrimoniale   e  finanziaria  delle  camere  di
          commercio.
            4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive  se,
          entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          ricezione, ridotto a  trenta  giorni  per  le  delibere  di
          variazione    del    bilancio   preventivo,   il   Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  non  ne
          disponga,  con  provvedimento  motivato, anche su richiesta
          delle  regioni  competenti,  l'annullamento  per  vizi   di
          legittimita'  ovvero il rinvio alla camera di commercio per
          il riesame.
            5.  Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  puo' sospendere i termini di cui al comma
          4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
            6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono
          soggette   unicamente   al   controllo   di   legittimita',
          limitatamente alle parti modificate".
            "Art. 5 (Scioglimento dei consigli). - 1. I consigli sono
          sciolti   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato:
             a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o
          per gravi motivi di ordine pubblico;
             b) quando non ne  possa  essere  assicurato  il  normale
          funzio-namento;
             c)  quando  non  sia  approvato  nei termini il bilancio
          preventivo o il conto consuntivo;
             d) nel caso di mancata elezione del  presidente  di  cui
          all'art.  16, comma 1.
            2.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c) del comma 1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio  preventivo
          o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia
          stato  predisposto  dalla  giunta  il relativo progetto, il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          nomina  un  commissario  con  il  compito di predisporre il
          progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e
          comunque  quando  il  consiglio  non  abbia  approvato  nei
          termini  il  progetto  di  bilancio  preventivo  o di conto
          consuntivo   predisposto   dalla   giunta,   il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al
          consiglio,  con  lettera notificata ai singoli consiglieri,
          un termine  non  superiore  a  venti  giorni  per  la  loro
          approvazione,  decorso il quale dispone lo scioglimento del
          consiglio.
            3. Con il decreto di cui al  comma  1  si  provvede  alla
          nomina  di  un  commissario,  che  esercita le attribuzioni
          conferitegli con il decreto stesso".