Art. 37. Vigilanza sulle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura 1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse. 2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Statoregioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attivita' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere. 3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 37: - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7. Il testo degli articoli 4 e 5 e' il seguente: "Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attivita' delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attivita' delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati. 2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonche' quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio. 4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimita' ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata. 6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate". "Art. 5 (Scioglimento dei consigli). - 1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzio-namento; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo; d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'art. 16, comma 1. 2. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio. 3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso".