Art. 37 
             Struttura dei fondi comuni di investimento 
 
  1. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, con regolamento adottato sentite la Banca  d'Italia  e  la
CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi  i  fondi
comuni di investimento con riguardo: 
    a) all'oggetto dell'investimento; 
    b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle
quote; 
    c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con
particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso  delle
quote, all'eventuale ammontare minimo  delle  sottoscrizioni  e  alle
procedure da seguire; 
    d) all'eventuale durata minima e massima. 
  2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: 
    a) le ipotesi nelle quali  deve  adottarsi  la  forma  del  fondo
chiuso; 
    b) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali  di
contenimento e di frazionamento del  rischio  stabilite  dalla  Banca
d'Italia,  avendo  riguardo  anche  alla  qualita'  e  all'esperienza
professionale degli investitori; 
    c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti  periodici
che le societa' di gestione del risparmio  redigono,  in  aggiunta  a
quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di
pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici; 
    d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione  del  risparmio
deve  chiedere  l'ammissione  alla   negoziazione   in   un   mercato
regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi; 
    e) i requisiti e i compensi degli esperti  indipendenti  indicati
nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).