Art. 37
                      (Attivita' professionali)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

  1.  Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio  delle  professioni,  e'  consentita,  in  deroga  alle
disposizioni  che  prevedono il requisito della cittadinanza italiana
entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo
1998,  n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel
caso  di  professioni  sprovviste  di  albi,  l'iscrizione in elenchi
speciali  da  istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi
o  elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della
deroga  gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi
di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
  2.   Le   modalita',  le  condizioni  ed  i  limiti  temporali  per
l'autorizzazione   all'esercizio   delle   professioni   e   per   il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in  Italia  sono  stabiliti  con  il  regolamento  di  attuazione. Le
disposizioni  per  il  riconoscimento dei titoli saranno definite dai
Ministri  competenti,  di concerto con il Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica   e  tecnologica,  sentiti  gli  Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
  3.  Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del
termine  ivi  previsto,  possono  iscriversi  agli Ordini, Collegi ed
elenchi   speciali   nell'ambito   delle   quote   definite  a  norma
dell'articolo  3,  comma  4, e secondo percentuali massime di impiego
definite  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  dal regolamento di
attuazione.
  4.  In  caso  di  lavoro  subordinato  e'  garantita  la parita' di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
 
          Nota all'art. 37:
            -  Per  l'argomento  della  legge 6 marzo 1998, n. 40, v.
          nelle note all'art. 1.