Art. 37
  Norme particolari per le navi a piu' ponti provviste di elevatori
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) durante la manovra di imbarco e sbarco e in fase di movimentazione
all'interno della nave, il conducente del veicolo sia assistito da un
segnalatore il quale deve indossare indumenti ad alta visibilita' con
bande o bretelle rifrangenti;
b) siano predisposte idonee misure, quali difese mobili, candelieri o
mezzi  simili,  volte a proteggere il vano di corsa dell'elevatore da
qualsiasi possibilita' di accesso, quando la piattaforma  mobile  non
e' presente.