(( Art. 37-bis 
 
 
                      Zone a burocrazia zero )) 
 
  ((1.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  sperimentazione   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  che
proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone
a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale
o del patrimonio storico-artistico.)) 
  ((2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono
individuare e rendere pubblici  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle
autorizzazioni di competenza  necessarie  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sono
sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico
per  le  attivita'  produttive.  Nei  rimanenti  casi  per  le  nuove
iniziative produttive, avviate successivamente alla data  di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i
procedimenti  amministrativi  sono  conclusi   con   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo  previa  apposita  conferenza  di   servizi
telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  anche  con  modalita'
asincrona.  I  provvedimenti  conclusivi  di  tali  procedimenti   si
intendono  senz'altro  positivamente  adottati  entro  trenta  giorni
dall'avvio del procedimento  se  un  provvedimento  espresso  non  e'
adottato entro tale termine.)) 
  ((3.  Per  le  aree  ubicate  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a
burocrazia zero coincida con una delle zone  franche  urbane  di  cui
all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente  per  la
concessione di contributi diretti alle  nuove  iniziative  produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero.)) 
  ((4. Il comma 2 non si applica ai  procedimenti  amministrativi  di
natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumita'
pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato.)) 
  ((5. Dall'attuazione del presente articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.))