Art. 37 bis 
 
 
                       Zone a burocrazia zero 
 
  1.  Nell'ambito  delle  attivita'   di   sperimentazione   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  che
proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone
a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale
o del patrimonio storico-artistico. 
  2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti  sperimentatori  possono
individuare e rendere pubblici  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle
autorizzazioni di competenza  necessarie  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sono
sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico
per  le  attivita'  produttive.  Nei  rimanenti  casi  per  le  nuove
iniziative produttive, avviate successivamente alla data  di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i
procedimenti  amministrativi  sono  conclusi   con   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo  previa  apposita  conferenza  di   servizi
telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  anche  con  modalita'
asincrona.  I  provvedimenti  conclusivi  di  tali  procedimenti   si
intendono  senz'altro  positivamente  adottati  entro  trenta  giorni
dall'avvio del procedimento  se  un  provvedimento  espresso  non  e'
adottato entro tale termine. 
  3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  ove  la  zona   a
burocrazia zero coincida con una delle zone  franche  urbane  di  cui
all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente  per  la
concessione di contributi diretti alle  nuove  iniziative  produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero. 
  4. Il comma 2 non si  applica  ai  procedimenti  amministrativi  di
natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumita'
pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato. 
  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 12 del citato decreto-legge n.  5
          del 2012: 
              "Art.   12.    Semplificazione    procedimentale    per
          l'esercizio  di   attivita'   economiche   e   segnalazione
          certificata  di  inizio  attivita'  in  caso  di  esercizio
          congiunto   dell'attivita'   di   estetista,   anche    non
          prevalente, con altre attivita' commerciali 
              1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalle  norme  di
          liberalizzazione delle attivita' economiche e di  riduzione
          degli oneri amministrativi per le imprese e  tenendo  conto
          anche dei risultati del monitoraggio  di  cui  all'articolo
          11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  7
          settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio,
          industria, agricoltura e artigianato, i comuni  e  le  loro
          associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite,  le
          altre amministrazioni competenti e le organizzazioni  e  le
          associazioni  di   categoria   interessate,   comprese   le
          organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo
          18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare  convenzioni,  su
          proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e  la
          semplificazione e per lo  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali, per
          attivare   percorsi   sperimentali    di    semplificazione
          amministrativa per gli impianti produttivi e le  iniziative
          ed  attivita'  delle  imprese  sul  territorio,  in  ambiti
          delimitati e a partecipazione  volontaria,  anche  mediante
          deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio  delle
          competenze  facenti   esclusivamente   capo   ai   soggetti
          partecipanti, dandone preventiva ed  adeguata  informazione
          pubblica. 
              2.  Nel  rispetto  del  principio   costituzionale   di
          liberta' dell'iniziativa economica privata in condizioni di
          piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,
          che ammette solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
          necessari  ad  evitare   possibili   danni   alla   salute,
          all'ambiente,  al  paesaggio,  al  patrimonio  artistico  e
          culturale, alla sicurezza,  alla  liberta',  alla  dignita'
          umana e possibili contrasti  con  l'utilita'  sociale,  con
          l'ordine pubblico, con il  sistema  tributario  e  con  gli
          obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica,  il
          Governo  adotta   uno   o   piu'   regolamenti   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, al fine di semplificare i procedimenti  amministrativi
          concernenti  l'attivita'  di   impresa,   compresa   quella
          agricola, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) semplificazione e razionalizzazione delle  procedure
          amministrative,  anche   mediante   la   previsione   della
          conferenza di servizi telematica  ed  aperta  a  tutti  gli
          interessati, e anche con modalita' asincrona; 
              b)  previsione  di  forme   di   coordinamento,   anche
          telematico, attivazione  ed  implementazione  delle  banche
          dati consultabili tramite  i  siti  degli  sportelli  unici
          comunali,  mediante  convenzioni  fra  Anci,   Unioncamere,
          Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa
          in  un  giorno,  in  modo  che  sia   possibile   conoscere
          contestualmente gli oneri, le prescrizioni  ed  i  vantaggi
          per  ogni   intervento,   iniziativa   ed   attivita'   sul
          territorio; 
              c) individuazione delle norme da abrogare  a  decorrere
          dall'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  e   di   quelle
          tacitamente abrogate ai sensi della  vigente  normativa  in
          materia di liberalizzazione delle attivita' economiche e di
          riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese; 
              c-bis)  definizione  delle  modalita'   operative   per
          l'integrazione  dei  dati   telematici   tra   le   diverse
          amministrazioni. 
              3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati  entro  il
          31  dicembre  2012,  tenendo  conto  dei  risultati   della
          sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto  dai
          regolamenti  di  cui   all'articolo   1,   comma   3,   del
          decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  su  proposta  dei
          Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  previo  parere
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  che
          si intende reso in senso favorevole decorsi  trenta  giorni
          dalla richiesta. 
              4. Con i regolamenti di cui all'articolo  1,  comma  3,
          del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  sono  altresi'
          individuate le attivita' sottoposte  ad  autorizzazione,  a
          segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA)  con
          asseverazioni o a segnalazione  certificata  di  inizio  di
          attivita'  (SCIA)  senza  asseverazioni   ovvero   a   mera
          comunicazione e quelle del tutto libere. 
              4-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  10  del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,   e
          successive modificazioni, si applicano  anche  in  caso  di
          esercizio congiunto dell'attivita' di estetista  con  altra
          attivita' commerciale, a  prescindere  dal  criterio  della
          prevalenza. 
              5. Le Regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  nell'esercizio  della  loro  potesta'  normativa,
          disciplinano la materia oggetto del presente  articolo  nel
          rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge  7
          agosto 1990, n. 241, dall'articolo 3 del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n.  148  e  dall'articolo  34  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale
          fine, il Governo, le Regioni  e  le  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  promuovono  anche  sulla  base  delle
          migliori pratiche e delle iniziative sperimentali  statali,
          regionali  e   locali,   accordi,   o   intese   ai   sensi
          dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6.  Sono  esclusi  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente  articolo  i  servizi  finanziari,  come  definiti
          dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
          59, nonche' i procedimenti tributari e in materia di giochi
          pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano  ferme
          le particolari norme che li disciplinano.".