Art. 37 
 
                       Zone a burocrazia zero 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per
le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9
febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
aprile  2012,  n.  35,  possono  essere  sottoscritte  dai   soggetti
sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. Le attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto  il  territorio
nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita'  operative
per la creazione di un sistema integrato di dati  telematici  tra  le
diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di  servizi
per la pubblica utilita'. 
  3. I soggetti sperimentatori individuano  e  rendono  pubblici  sul
loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle
autorizzazioni di  competenza  e'  sostituito  da  una  comunicazione
dell'interessato. 
  ((3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivita'
delle imprese per le quali le  competenti  pubbliche  amministrazioni
non   ritengano   necessarie   l'autorizzazione,   la    segnalazione
certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la
mera  comunicazione.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
pubblicare nel proprio sito  internet  istituzionale  l'elenco  delle
attivita' soggette  a  controllo.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,
nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i  propri  ordinamenti
alle disposizioni di cui al presente comma.)) 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico  promuove  l'accesso  alle
informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite  il  proprio
sito istituzionale. 
  Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  la   semplificazione,   predispone,
altresi', un Piano nazionale  delle  zone  a  burocrazia  zero  e  ne
monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito  una
relazione trimestrale. 
  5. Le attivita' di cui al comma 2 non sono soggette a  limitazioni,
se non quando sia necessario tutelare i principi  fondamentali  della
Costituzione, la sicurezza, la liberta' e  la  dignita'  dell'uomo  e
l'utilita' sociale, il  rispetto  della  salute,  dell'ambiente,  del
paesaggio e del patrimonio artistico e culturale. 
  6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  si  riporta  l'articolo  12  del   decreto-legge   9
          febbraio, 2012. n. 5 convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata nella Gazz.  Uff.  6
          aprile 2012, n. 82, S.O. : 
              "Art. 12 Semplificazione procedimentale per l'esercizio
          di  attivita'  economiche  e  segnalazione  certificata  di
          inizio   attivita'   in   caso   di   esercizio   congiunto
          dell'attivita' di  estetista,  anche  non  prevalente,  con
          altre attivita' commerciali 
              1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalle  norme  di
          liberalizzazione delle attivita' economiche e di  riduzione
          degli oneri amministrativi per le imprese e  tenendo  conto
          anche dei risultati del monitoraggio  di  cui  all'articolo
          11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  7
          settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio,
          industria, agricoltura e artigianato, i comuni  e  le  loro
          associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite,  le
          altre amministrazioni competenti e le organizzazioni  e  le
          associazioni  di   categoria   interessate,   comprese   le
          organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo
          18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare  convenzioni,  su
          proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e  la
          semplificazione e per lo  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali, per
          attivare   percorsi   sperimentali    di    semplificazione
          amministrativa per gli impianti produttivi e le  iniziative
          ed  attivita'  delle  imprese  sul  territorio,  in  ambiti
          delimitati e a partecipazione  volontaria,  anche  mediante
          deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio  delle
          competenze  facenti   esclusivamente   capo   ai   soggetti
          partecipanti, dandone preventiva ed  adeguata  informazione
          pubblica. 
              2.  Nel  rispetto  del  principio   costituzionale   di
          liberta' dell'iniziativa economica privata in condizioni di
          piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,
          che ammette solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
          necessari  ad  evitare   possibili   danni   alla   salute,
          all'ambiente,  al  paesaggio,  al  patrimonio  artistico  e
          culturale, alla sicurezza,  alla  liberta',  alla  dignita'
          umana e possibili contrasti  con  l'utilita'  sociale,  con
          l'ordine pubblico, con il  sistema  tributario  e  con  gli
          obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica,  il
          Governo  adotta   uno   o   piu'   regolamenti   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, al fine di semplificare i procedimenti  amministrativi
          concernenti  l'attivita'  di   impresa,   compresa   quella
          agricola, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) semplificazione e razionalizzazione delle  procedure
          amministrative,  anche   mediante   la   previsione   della
          conferenza di servizi telematica  ed  aperta  a  tutti  gli
          interessati, e anche con modalita' asincrona; 
              b)  previsione  di  forme   di   coordinamento,   anche
          telematico, attivazione  ed  implementazione  delle  banche
          dati consultabili tramite  i  siti  degli  sportelli  unici
          comunali,  mediante  convenzioni  fra  Anci,   Unioncamere,
          Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa
          in  un  giorno,  in  modo  che  sia   possibile   conoscere
          contestualmente gli oneri, le prescrizioni  ed  i  vantaggi
          per  ogni   intervento,   iniziativa   ed   attivita'   sul
          territorio; 
              c) individuazione delle norme da abrogare  a  decorrere
          dall'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  e   di   quelle
          tacitamente abrogate ai sensi della  vigente  normativa  in
          materia di liberalizzazione delle attivita' economiche e di
          riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese; 
              c-bis)  definizione  delle  modalita'   operative   per
          l'integrazione  dei  dati   telematici   tra   le   diverse
          amministrazioni. 
              3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati  entro  il
          31  dicembre  2012,  tenendo  conto  dei  risultati   della
          sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto  dai
          regolamenti  di  cui   all'articolo   1,   comma   3,   del
          decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  su  proposta  dei
          Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  previo  parere
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  che
          si intende reso in senso favorevole decorsi  trenta  giorni
          dalla richiesta. 
              4. Con i regolamenti di cui all'articolo  1,  comma  3,
          del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  sono  altresi'
          individuate le attivita' sottoposte  ad  autorizzazione,  a
          segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA)  con
          asseverazioni o a segnalazione  certificata  di  inizio  di
          attivita'  (SCIA)  senza  asseverazioni   ovvero   a   mera
          comunicazione e quelle del tutto libere. 
              4-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  10  del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,   e
          successive modificazioni, si applicano  anche  in  caso  di
          esercizio congiunto dell'attivita' di estetista  con  altra
          attivita' commerciale, a  prescindere  dal  criterio  della
          prevalenza. 
              5. Le Regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  nell'esercizio  della  loro  potesta'  normativa,
          disciplinano la materia oggetto del presente  articolo  nel
          rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge  7
          agosto 1990, n. 241, dall'articolo 3 del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n.  148  e  dall'articolo  34  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale
          fine, il Governo, le Regioni  e  le  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  promuovono  anche  sulla  base  delle
          migliori pratiche e delle iniziative sperimentali  statali,
          regionali  e   locali,   accordi,   o   intese   ai   sensi
          dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6.  Sono  esclusi  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente  articolo  i  servizi  finanziari,  come  definiti
          dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
          59, nonche' i procedimenti tributari e in materia di giochi
          pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano  ferme
          le particolari norme che li disciplinano."