Art. 37 
 
 
                            Funzionamento 
 
  1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo  36  secondo
le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del  regio  decreto  22
gennaio 1934, n.  37,  applicando,  se  necessario,  le  norme  ed  i
principi del codice di procedura civile. 
  2. Nei procedimenti  giurisdizionali  si  applicano  le  norme  del
codice  di  procedura  civile  sulla  astensione  e  ricusazione  dei
giudici. I provvedimenti del CNF  su  impugnazione  di  delibere  dei
consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza. 
  3. Il controllo contabile e della gestione e' svolto da un collegio
di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente  della  Corte
di cassazione, che li  sceglie  tra  gli  iscritti  al  registro  dei
revisori, nominando anche due  revisori  supplenti.  Il  collegio  e'
presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione. 
  4. Il CNF puo' svolgere la propria  attivita'  non  giurisdizionale
istituendo  commissioni  di  lavoro,  anche  eventualmente   con   la
partecipazione di membri esterni al Consiglio. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Per il testo degli articoli da  59  a  65  del  regio
          decreto  22  gennaio  1934,  n.   37,   vedi   nelle   note
          all'articolo 35.