Art. 37 
 
 
                        Approcci alternativi 
 
  1. Il Ministero promuove lo  sviluppo  e  la  ricerca  di  approcci
alternativi, idonei a fornire lo stesso livello  o  un  livello  piu'
alto d'informazione di quello  ottenuto  nelle  procedure  che  usano
animali, che non prevedono l'uso di animali  o  utilizzano  un  minor
numero di animali o che comportano procedure meno  dolorose,  nonche'
la formazione e aggiornamento per gli  operatori  degli  stabilimenti
autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2. 
  2. Il Ministero individua nel  Laboratorio  del  reparto  substrati
cellulari  ed  immunologia  cellulare  dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nell'ambito delle
risorse  umane  disponibili  a  legislazione  vigente,  il  punto  di
contatto unico incaricato  di  fornire  consulenza  sulla  pertinenza
normativa e sull'idoneita' degli approcci  alternativi  proposti  per
gli studi di convalida. 
  3. Gli studi di convalida di metodi alternativi sono effettuati  da
laboratori specializzati e qualificati individuati dalla  Commissione
europea in collaborazione con il Ministero.