Art. 37 
 
(Misure urgenti per  l'approvvigionamento  e  il  trasporto  del  gas
                              naturale) 
 
  1. Al fine di aumentare la sicurezza  delle  forniture  di  gas  al
sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione
delle situazioni di crisi internazionali  esistenti,  i  gasdotti  di
importazione di gas dall'estero, i terminali di  rigassificazione  di
GNL, gli stoccaggi di gas naturale e  le  infrastrutture  della  rete
nazionale di  trasporto  del  gas  naturale,  incluse  le  operazioni
preparatorie necessarie alla redazioni dei  progetti  e  le  relative
opere  connesse  rivestono  carattere  di  interesse   strategico   e
costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di  pubblica
utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327. 
  2. Per i fini di  cui  al  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni alle normative vigenti: 
  a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le  parole
"appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo  9
del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.164,"  sono  inserite  le
parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le
opere accessorie," e in fine allo stesso primo periodo sono  aggiunte
le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio  comunque
denominati"; 
  b) all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le  parole
"urbanistici  ed  edilizi"  sono  inserite  le   seguenti:   "nonche'
paesaggistici"; 
  c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.327,  il  quinto  periodo   e'
sostituito dal seguente: "I  soggetti  titolari  o  gestori  di  beni
demaniali, di aree demaniali marittime e  lacuali,  fiumi,  torrenti,
canali, miniere e foreste  demaniali,  strade  pubbliche,  aeroporti,
ferrovie, funicolari, teleferiche,  e  impianti  similari,  linee  di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche,  che  siano
interessati  dal  passaggio  di  gasdotti  della  rete  nazionale  di
trasporto  o  da  gasdotti  di  importazione  di   gas   dall'estero,
partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione  e  in
tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita'  di  attraversamento
degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano
indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei  gasdotti  entro  i
successivi trenta  giorni  propone  direttamente  ai  soggetti  sopra
indicati le modalita' di attraversamento,  che,  trascorsi  ulteriori
trenta giorni senza osservazioni,  si  intendono  comunque  assentite
definitivamente e approvate con il  decreto  di  autorizzazione  alla
costruzione."; 
  d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole  "nonche'  quelli
facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con  potenza  termica
di almeno 50 MW". 
  3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per  accrescere  la
risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di
erogazione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il servizio
idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia  dal  2015,
in accordo  alle  previsioni,  anche  quantitative,  contenute  nelle
disposizioni emanate in  applicazione  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011,  n.93,  stabilisce  meccanismi  tariffari
incentivanti  gli  investimenti  per   lo   sviluppo   di   ulteriori
prestazioni di punta effettuati a decorrere dal  2015,  privilegiando
gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra  prestazioni  di
punta e volume di stoccaggio e minimizzando  i  costi  ricadenti  sul
sistema nazionale del gas.