Art. 37 
 
Criteri per il diniego, la revoca, la sospensione, la limitazione  la
  riduzione di classifica o  la  dequalifica  delle  abilitazioni  di
  sicurezza per le persone fisiche 
 
  1. Al verificarsi di situazioni tali da ingenerare dubbi in  ordine
all'affidabilita' della persona, l'abilitazione  e'  sospesa  in  via
cautelare per il tempo strettamente necessario agli accertamenti  del
caso. 
  2.  Quando  nei  confronti  della  persona   interessata   emergono
elementi,  acquisiti  o  verificati  ai  sensi  dell'art.   27,   che
influiscono negativamente  sulla  sua  affidabilita'  in  termini  di
scrupolosa  fedelta'  alle   Istituzioni   della   Repubblica,   alla
Costituzione e ai suoi  valori,  nonche'  di  rigoroso  rispetto  del
segreto e delle norme finalizzate alla tutela delle informazioni, dei
documenti e dei materiali  classificati,  l'abilitazione  e'  negata,
revocata, sospesa, ridotta di livello di segretezza, di qualifica  di
sicurezza  e  dequalificata  ovvero   limitata   territorialmente   o
temporalmente, secondo quanto previsto nei commi successivi. 
  3. In relazione  alla  valutazione  degli  elementi  di  fatto  che
emergano dai precedenti o procedimenti penali e che possano  influire
sull'affidabilita' della persona, e' adottato uno  dei  provvedimenti
seguenti: 
    a) diniego o revoca delle abilitazioni di sicurezza personali  in
presenza di una sentenza definitiva di  condanna  o  di  sentenza  di
condanna di primo grado confermata in appello per reati dolosi, o per
reati  colposi   afferenti   alla   tutela   e   salvaguardia   delle
informazioni, dei documenti e dei materiali classificati; 
    b) sospensione delle abilitazioni di sicurezza personali o  della
procedura in corso per il rilascio delle  abilitazioni  di  sicurezza
personali  in  caso  di  assunzione  della  qualita'   di   imputato,
sottoposizione a taluna delle  misure  cautelari  personali  previste
dalla legislazione vigente o sentenza di condanna di primo grado  per
i reati di cui alla lettera a); 
    c) sospensione delle abilitazioni di sicurezza personali o  della
procedura in corso per il rilascio delle  abilitazioni  di  sicurezza
personali sulla base  di  comunicazioni,  anche  ai  sensi  dell'art.
118-bis c.p.p., dell'Autorita' giudiziaria, in relazione ad attivita'
di indagine per i reati di cui alla lettera a). 
  4. In riferimento ai provvedimenti di cui al comma 3,  lettera  a),
la richiesta di rilascio  dell'abilitazione  puo'  essere  riproposta
qualora  la  persona  interessata  sia   stata   riabilitata   e   la
riabilitazione abbia estinto le pene accessorie ed ogni altro effetto
penale della condanna. L'estinzione del reato ai sensi dell'art.  445
c.p.p.,  nonche'  ai  sensi  dell'art.  157  c.p.,  non  preclude  la
valutazione circa la rilevanza dei fatti oggetto dell'imputazione  ai
fini del mantenimento o del rilascio dell'abilitazione. 
  5. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c),  si  da'  luogo  al
ripristino della validita' del NOS, o alla  ripresa  della  procedura
per  il  rilascio  o  di  rinnovo,  in  caso  di   provvedimento   di
archiviazione, di  sentenza  di  proscioglimento  o  di  sentenza  di
assoluzione di primo grado confermata in appello. 
  6.  Ai  fini  del  comma  1  assume  altresi'  specifica  rilevanza
l'esistenza di elementi di informazione tali da  far  ritenere  o  da
mettere in evidenza: 
    a) che la persona sia interessata  ad  attivita'  di  spionaggio,
sabotaggio, collusione, relazione, collaborazione  con  elementi  che
perseguono fini o svolgono attivita' contrarie  alla  difesa  e  alla
sicurezza  dello  Stato  italiano  o   degli   Stati   membri   delle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte; 
    b) che il soggetto sia interessato ad  attivita'  eversive  o  di
fiancheggiamento nei confronti di persone appartenute, appartenenti o
collegate a movimenti, nuclei o gruppi che perseguono  fini  contrari
alle istituzioni democratiche dello Stato, ovvero svolgono propaganda
diretta a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico; 
    c) che il soggetto intrattenga o abbia intrattenuto  rapporti,  a
qualsiasi titolo, con organizzazioni di  tipo  mafioso  o  con  altre
organizzazioni che perseguono fini criminosi, ovvero sono  dedite  ad
attivita' contrarie ai fondamentali interessi economici, finanziari e
industriali del Paese; 
    d) che il soggetto sia affetto da  stati  psicopatologici  ovvero
faccia  uso  di  sostanze  stupefacenti,  abuso  di  alcolici  o  sia
dipendente da sostanze psicotrope; 
    e) situazioni di fatto, pertinenti e non eccedenti le  specifiche
finalita' di tutela perseguite, che possono verosimilmente rendere il
soggetto non adeguato alla gestione di informazioni  classificate  in
quanto influenzabile, vulnerabile o possibile destinatario di atti di
condizionamento o pressione,  tali  da  influire  sulla  liberta'  di
determinazione, quali, in via esemplificativa, rilevanti  esposizioni
debitorie,  fallimenti,  pignoramenti,  precedenti  disciplinari  per
fatti rilevanti ai  fini  dell'affidabilita',  legami  di  parentela,
coniugio, affinita' o frequentazione con persone  in  relazione  alle
quali sussistono gli elementi di cui ai commi 3 e 6, lett. a), b), c)
e d); 
    f) gravi violazioni delle norme di sicurezza per la protezione  e
la tutela delle  informazioni  classificate  o  compromissione  delle
stesse. 
  7. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma  6  viene
disposto il diniego o la revoca del NOS; nei casi di cui alla lettera
e) del comma 6 il diniego o la revoca del NOS o l'attribuzione al NOS
di limitazioni; nei casi di cui  alla  lettera  f)  del  comma  6  il
diniego, la revoca, la sospensione del NOS  ovvero  la  riduzione  di
classifica o la dequalifica, in relazione alle  circostanze  ed  alla
gravita' della violazione. 
  8. I provvedimenti di diniego, revoca e sospensione concernenti  le
abilitazioni di sicurezza personali sono motivati con il  riferimento
alle disposizioni di cui al presente articolo.