Art. 37 Criteri per il diniego, la revoca, la sospensione, la limitazione la riduzione di classifica o la dequalifica delle abilitazioni di sicurezza per le persone fisiche 1. Al verificarsi di situazioni tali da ingenerare dubbi in ordine all'affidabilita' della persona, l'abilitazione e' sospesa in via cautelare per il tempo strettamente necessario agli accertamenti del caso. 2. Quando nei confronti della persona interessata emergono elementi, acquisiti o verificati ai sensi dell'art. 27, che influiscono negativamente sulla sua affidabilita' in termini di scrupolosa fedelta' alle Istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonche' di rigoroso rispetto del segreto e delle norme finalizzate alla tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, l'abilitazione e' negata, revocata, sospesa, ridotta di livello di segretezza, di qualifica di sicurezza e dequalificata ovvero limitata territorialmente o temporalmente, secondo quanto previsto nei commi successivi. 3. In relazione alla valutazione degli elementi di fatto che emergano dai precedenti o procedimenti penali e che possano influire sull'affidabilita' della persona, e' adottato uno dei provvedimenti seguenti: a) diniego o revoca delle abilitazioni di sicurezza personali in presenza di una sentenza definitiva di condanna o di sentenza di condanna di primo grado confermata in appello per reati dolosi, o per reati colposi afferenti alla tutela e salvaguardia delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati; b) sospensione delle abilitazioni di sicurezza personali o della procedura in corso per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza personali in caso di assunzione della qualita' di imputato, sottoposizione a taluna delle misure cautelari personali previste dalla legislazione vigente o sentenza di condanna di primo grado per i reati di cui alla lettera a); c) sospensione delle abilitazioni di sicurezza personali o della procedura in corso per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza personali sulla base di comunicazioni, anche ai sensi dell'art. 118-bis c.p.p., dell'Autorita' giudiziaria, in relazione ad attivita' di indagine per i reati di cui alla lettera a). 4. In riferimento ai provvedimenti di cui al comma 3, lettera a), la richiesta di rilascio dell'abilitazione puo' essere riproposta qualora la persona interessata sia stata riabilitata e la riabilitazione abbia estinto le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p., nonche' ai sensi dell'art. 157 c.p., non preclude la valutazione circa la rilevanza dei fatti oggetto dell'imputazione ai fini del mantenimento o del rilascio dell'abilitazione. 5. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), si da' luogo al ripristino della validita' del NOS, o alla ripresa della procedura per il rilascio o di rinnovo, in caso di provvedimento di archiviazione, di sentenza di proscioglimento o di sentenza di assoluzione di primo grado confermata in appello. 6. Ai fini del comma 1 assume altresi' specifica rilevanza l'esistenza di elementi di informazione tali da far ritenere o da mettere in evidenza: a) che la persona sia interessata ad attivita' di spionaggio, sabotaggio, collusione, relazione, collaborazione con elementi che perseguono fini o svolgono attivita' contrarie alla difesa e alla sicurezza dello Stato italiano o degli Stati membri delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte; b) che il soggetto sia interessato ad attivita' eversive o di fiancheggiamento nei confronti di persone appartenute, appartenenti o collegate a movimenti, nuclei o gruppi che perseguono fini contrari alle istituzioni democratiche dello Stato, ovvero svolgono propaganda diretta a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico; c) che il soggetto intrattenga o abbia intrattenuto rapporti, a qualsiasi titolo, con organizzazioni di tipo mafioso o con altre organizzazioni che perseguono fini criminosi, ovvero sono dedite ad attivita' contrarie ai fondamentali interessi economici, finanziari e industriali del Paese; d) che il soggetto sia affetto da stati psicopatologici ovvero faccia uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcolici o sia dipendente da sostanze psicotrope; e) situazioni di fatto, pertinenti e non eccedenti le specifiche finalita' di tutela perseguite, che possono verosimilmente rendere il soggetto non adeguato alla gestione di informazioni classificate in quanto influenzabile, vulnerabile o possibile destinatario di atti di condizionamento o pressione, tali da influire sulla liberta' di determinazione, quali, in via esemplificativa, rilevanti esposizioni debitorie, fallimenti, pignoramenti, precedenti disciplinari per fatti rilevanti ai fini dell'affidabilita', legami di parentela, coniugio, affinita' o frequentazione con persone in relazione alle quali sussistono gli elementi di cui ai commi 3 e 6, lett. a), b), c) e d); f) gravi violazioni delle norme di sicurezza per la protezione e la tutela delle informazioni classificate o compromissione delle stesse. 7. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 viene disposto il diniego o la revoca del NOS; nei casi di cui alla lettera e) del comma 6 il diniego o la revoca del NOS o l'attribuzione al NOS di limitazioni; nei casi di cui alla lettera f) del comma 6 il diniego, la revoca, la sospensione del NOS ovvero la riduzione di classifica o la dequalifica, in relazione alle circostanze ed alla gravita' della violazione. 8. I provvedimenti di diniego, revoca e sospensione concernenti le abilitazioni di sicurezza personali sono motivati con il riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.