Art. 37 
 
 
                         Commissari speciali 
 
  1.  I   commissari   speciali,   salva   diversa   previsione   del
provvedimento di nomina, hanno  la  rappresentanza  legale  dell'ente
sottoposto a risoluzione, assumono  i  poteri  degli  azionisti,  dei
titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione  di
quest'ultimo,  promuovono  e  adottano  le  misure   necessarie   per
conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo  quanto  disposto
dalla Banca d'Italia e previa  sua  autorizzazione,  quando  prevista
dall'atto di nomina o successivamente. 
  2. I commissari speciali sono in possesso  di  adeguate  competenze
per lo svolgimento delle funzioni. Il  provvedimento  di  nomina  dei
commissari e' pubblicato per estratto sul sito internet  della  Banca
d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro  funzioni,
sono pubblici ufficiali. 
  3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative  ai
commissari liquidatori contenute  nell'articolo  81,  commi  2  e  3,
nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7,  e  nell'articolo  85  del  Testo
Unico Bancario. 
  4. Al momento della nomina  la  Banca  d'Italia  indica  la  durata
dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato. 
  5.  Quando  la  risoluzione  riguarda  un  gruppo,  possono  essere
nominati gli stessi commissari speciali per tutte le  componenti  del
gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo  svolgimento  delle
procedure e il ripristino della stabilita' del gruppo. 
  6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato  un  comitato  di
sorveglianza,  composto  da  tre  a  cinque  membri,  che  designa  a
maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato  si  applicano
le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute  negli
articoli 81, commi 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario. 
  7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai  membri  del
comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca  d'Italia  in
base a criteri dalla stessa  stabiliti  e  sono  a  carico  dell'ente
sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla  Banca
d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di
risoluzione utilizzata: 
    a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle
azioni  o  delle  partecipazioni  cedute  o  all'ente  sottoposto   a
risoluzione; 
    b) sull'ente sottoposto a risoluzione; 
    c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della societa'
veicolo per la gestione delle attivita' oggetto di liquidazione. 
  8. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari  speciali  e
ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui  al  comma  7,
lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono,  in  caso
di concorso, prededucibili ai sensi  dell'articolo  111  della  legge
fallimentare. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 81,  84  e
          85 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 81  (Organi  della  procedura).  -  1.  La  Banca
          d'Italia nomina: 
              a) uno o piu' commissari liquidatori; 
              b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque
          membri,  che  nomina  a  maggioranza  di  voti  il  proprio
          presidente. 
              1-bis. Possono essere nominati come  liquidatori  anche
          societa' o altri enti. 
              2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la  delibera
          di nomina del presidente del comitato di sorveglianza  sono
          pubblicati per estratto sul sito web della Banca  d'Italia.
          Entro quindici giorni dalla comunicazione della  nomina,  i
          commissari depositano in copia gli  atti  di  nomina  degli
          organi della  liquidazione  coatta  e  del  presidente  del
          comitato di  sorveglianza  per  l'iscrizione  nel  registro
          delle imprese. 
              3. La Banca  d'Italia  puo'  revocare  o  sostituire  i
          commissari e i membri del comitato di sorveglianza. 
              4.  Le  indennita'  spettanti  ai   commissari   e   ai
          componenti il comitato  di  sorveglianza  sono  determinate
          dalla Banca  d'Italia  in  base  ai  criteri  dalla  stessa
          stabiliti e sono a carico della liquidazione." 
              "Art.  84  (Poteri   e   funzionamento   degli   organi
          liquidatori).  -  1.  I  commissari  liquidatori  hanno  la
          rappresentanza legale  della  banca,  esercitano  tutte  le
          azioni a essa spettanti e procedono alle  operazioni  della
          liquidazione.  I  commissari,  nell'esercizio  delle   loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. 
              2. Il comitato di  sorveglianza  assiste  i  commissari
          nell'esercizio delle  loro  funzioni,  controlla  l'operato
          degli stessi e fornisce  pareri  nei  casi  previsti  dalla
          presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia  puo'  emanare  direttive  per  lo
          svolgimento della procedura e  puo'  stabilire  che  talune
          categorie di operazioni o di atti debbano  essere  da  essa
          autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
          il  comitato  di  sorveglianza.  I  membri   degli   organi
          liquidatori      sono      personalmente       responsabili
          dell'inosservanza delle  direttive  della  Banca  d'Italia;
          queste non sono opponibili ai  terzi  che  non  ne  abbiano
          avuto conoscenza. 
              4. I  commissari  devono  presentare  annualmente  alla
          Banca d'Italia una relazione sulla situazione  contabile  e
          patrimoniale   della   banca   e    sull'andamento    della
          liquidazione, accompagnata da un rapporto del  Comitato  di
          sorveglianza. 
              5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
          di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati
          organi  amministrativi  e  di  controllo  ed  il  direttore
          generale, dell'azione contro il soggetto  incaricato  della
          revisione  legale  dei  conti,  nonche'   dell'azione   del
          creditore sociale contro la societa' o l'ente che  esercita
          l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento,   spetta   ai
          commissari, sentito il  comitato  di  sorveglianza,  previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              6.  Ai  commissari  liquidatori  e   al   comitato   di
          sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9. 
              7. I  commissari,  previa  autorizzazione  della  Banca
          d'Italia  e  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di
          sorveglianza, possono farsi  coadiuvare  nello  svolgimento
          delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita'
          e  con  oneri  a  carico  della   liquidazione.   In   casi
          eccezionali,  i  commissari,  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
          compimento di singoli atti." 
              "Art. 85 (Adempimenti  iniziali).  -  1.  I  commissari
          liquidatori si insediano prendendo  in  consegna  l'azienda
          dai precedenti organi di amministrazione o di  liquidazione
          ordinaria con un sommario processo  verbale.  I  commissari
          acquisiscono una situazione  dei  conti  e  formano  quindi
          l'inventario. 
              2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo,  2  e
          4.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 111 del  citato
          R.D. 267 del 1942: 
              "Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme).  -  Le
          somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
          nel seguente ordine: 
              1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
              2) per il pagamento dei crediti ammessi con  prelazione
          sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
              3) per il  pagamento  dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge; tali  crediti  sono
          soddisfatti con preferenza ai  sensi  del  primo  comma  n.
          1).".