Art. 37 
 
 
         (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 
 
  1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di  utilizzo
di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento  della
spesa,    possono    procedere    direttamente    e     autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonche'
attraverso  l'effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di
acquisto messi a disposizione  dalle  centrali  di  committenza.  Per
effettuare procedure di importo superiore  alle  soglie  indicate  al
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in  possesso
della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. 
  2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di  forniture
e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla  soglia
di cui all'articolo  35,  nonche'  per  gli  acquisti  di  lavori  di
manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore
a 1 milione  di  euro,  le  stazioni  appaltanti  in  possesso  della
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38  procedono  mediante
utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi  a
disposizione dalle centrali di  committenza  qualificate  secondo  la
normativa vigente. In caso  di  indisponibilita'  di  tali  strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le  stazioni
appaltanti operano ai sensi del  comma  3  o  procedono  mediante  lo
svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice. 
  3.  Le  stazioni  appaltanti  non  in  possesso  della   necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 procedono  all'acquisizione  di
forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di  committenza
ovvero mediante aggregazione  con  una  o  piu'  stazioni  appaltanti
aventi la necessaria qualifica. 
  4. Se  la  stazione  appaltante  e'  un  comune  non  capoluogo  di
provincia, fermo restando quanto previsto  al  comma  1  e  al  primo
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalita': 
  a)  ricorrendo  a  una  centrale  di  committenza  o   a   soggetti
aggregatori qualificati; 
  b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali
di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in  centrali  di
committenza nelle forme previste dall'ordinamento. 
  c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso  gli
enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente codice, garantendo la tutela  dei  diritti  delle
minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti  territoriali  di
riferimento  in  applicazione   dei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le  modalita'
per la  costituzione  delle  centrali  di  committenza  in  forma  di
aggregazione di  comuni  non  capoluogo  di  provincia.  In  caso  di
concessione  di  servizi  pubblici  locali  di  interesse   economico
generale  di  rete,  l'ambito  di  competenza   della   centrale   di
committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento  (ATO),
individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve  in
ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla  legge
7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10. 
  6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5,  le  stazioni
appaltanti possono acquisire lavori,  forniture  o  servizi  mediante
impiego  di  una  centrale  di  committenza  qualificata   ai   sensi
dell'articolo 38. 
  7. Le centrali di committenza possono: 
  a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 
  b)  stipulare  accordi  quadro  ai  quali  le  stazioni  appaltanti
qualificate  possono  ricorrere  per  l'aggiudicazione   dei   propri
appalti; 
  c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. 
  8.  Le  centrali  di  committenza  qualificate   possono   svolgere
attivita' di committenza ausiliarie in favore di  altre  centrali  di
committenza o per una o piu'  stazioni  appaltanti  in  relazione  ai
requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti  territoriali  di
riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5. 
  9. La stazione  appaltante,  nell'ambito  delle  procedure  gestite
dalla centrale di committenza di cui fa parte,  e'  responsabile  del
rispetto del presente codice per le attivita'  ad  essa  direttamente
imputabili. La centrale  di  committenza  che  svolge  esclusivamente
attivita' di centralizzazione  delle  procedure  di  affidamento  per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e'
tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e  ne
e' direttamente responsabile. 
  10. Due  o  piu'  stazioni  appaltanti  che  decidono  di  eseguire
congiuntamente  appalti  e  concessioni  specifici  e  che  sono   in
possesso, anche cumulativamente, delle necessarie  qualificazioni  in
rapporto  al  valore   dell'appalto   o   della   concessione,   sono
responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti  dal
presente  codice.  Le  stazioni  appaltanti  provvedono  altresi'  ad
individuare un unico responsabile del procedimento in comune  tra  le
stesse,  per  ciascuna  procedura,  nell'atto  con  il  quale   hanno
convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di  cui
al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 31. 
  11.  Se  la  procedura  di   aggiudicazione   non   e'   effettuata
congiuntamente in tutti i suoi elementi a  nome  e  per  conto  delle
stazioni   appaltanti   interessate,   esse    sono    congiuntamente
responsabili solo per le parti  effettuate  congiuntamente.  Ciascuna
stazione appaltante e' responsabile dell'adempimento  degli  obblighi
derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti
da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 
  12. Fermi restando gli obblighi  di  utilizzo  degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  contenimento  della  spesa,  nell'individuazione   della
centrale  di  committenza,  anche  ubicata  in  altro  Stato   membro
dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base  del
principio  di  buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  dandone
adeguata motivazione. 
  13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere  ad  una  centrale  di
committenza ubicata in altro Stato membro  dell'Unione  europea  solo
per le attivita' di centralizzazione delle committenze  svolte  nella
forma di  acquisizione  centralizzata  di  forniture  e/o  servizi  a
stazioni appaltanti; la fornitura di  attivita'  di  centralizzazione
delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata  in
altro Stato membro  e'  effettuata  conformemente  alle  disposizioni
nazionali dello Stato  membro  in  cui  e'  ubicata  la  centrale  di
committenza. 
  14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi  gli  enti
aggiudicatori che  non  sono  amministrazioni  aggiudicatrici  quando
svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121. 
 
          Note all'art. 37 
              -La legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
          aprile 2014, n. 81.