Art. 37
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21,
29 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando