Art. 37 
 
 
                 Denominazione di fungo cardoncello 
                       e di prodotti derivati 
 
  1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il
fungo,  spontaneo  o  coltivato,  in  qualunque  modo  trasformato  e
commercializzato, della sola specie Pleurotus Eryngii.