Art. 37 
 
 
                Differimento dei termini di pagamento 
                     in situazioni di emergenza 
 
  1. In considerazione dell'impegno  straordinario  connesso  con  la
gestione dell'emergenza, le  amministrazioni  pubbliche  direttamente
coinvolte nella gestione degli interventi volti  a  fronteggiare  gli
eventi calamitosi per  i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della  legge
24  febbraio  1992,  n.  225,  sono  autorizzate  a  differire,   con
provvedimento motivato, i termini dei periodi  di  pagamento  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n.
231, per il tempo  strettamente  necessario  e,  comunque,  entro  il
limite massimo di centoventi giorni.