(Allegato I-art. 37)
 
                             Articolo 37 
 
                       Decisione in contumacia 
 
  1. Su richiesta di una parte di una causa, puo' essere  pronunciata
una decisione in contumacia conformemente al regolamento di procedura
qualora l'altra parte,  dopo  aver  ricevuto  notifica  dell'atto  di
citazione o  di  un  atto  equivalente,  si  astenga  dal  depositare
conclusioni scritte per difendersi o non  compaia  in  udienza.  Tale
decisione puo' essere impugnata entro un  mese  dalla  notifica  alla
parte nei confronti della quale e' stata pronunciata la decisione  in
contumacia. 
 
  2. L'impugnazione non ha  effetti  sospensivi  sulla  decisione  in
contumacia salvo diversa decisione del tribunale.