(Accordo-art. 37)
 
                             Articolo 37 
 
                     Finanziamento del tribunale 
 
  1. Le spese di funzionamento del tribunale  sono  coperte  dal  suo
bilancio, conformemente allo statuto. 
 
  Gli Stati membri contraenti che istituiscono una  divisione  locale
predispongono le infrastrutture a  tal  fine  necessarie.  Gli  Stati
membri   contraenti   che   condividono   una   divisione   regionale
predispongono congiuntamente le infrastrutture a tal fine necessarie.
Gli Stati membri contraenti che ospitano la  divisione  centrale,  le
sue sezioni o la corte d'appello predispongono  le  infrastrutture  a
tal fine necessarie. Durante un periodo transitorio iniziale di sette
anni a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
accordo, gli Stati membri  contraenti  interessati  forniscono  anche
personale di supporto amministrativo, fatto salvo lo statuto di  tale
personale. 
 
  2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo,  gli  Stati
membri  contraenti  forniscono  i  contributi   finanziari   iniziali
necessari per l'istituzione del tribunale. 
 
  3.  Durante  il  periodo  transitorio  iniziale  di  sette  anni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  accordo,  il
contributo di ciascuno Stato membro contraente che ha ratificato o ha
aderito all'accordo prima della sua entrata in vigore e' calcolato in
base al numero di brevetti europei aventi effetto nel  territorio  di
detto Stato alla data di entrata in vigore del presente accordo e  al
numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state  proposte
azioni  per  violazione  o  azioni  di  revoca  dinanzi  agli  organi
giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre  anni  precedenti  a
quello di entrata in vigore del presente accordo. 
 
  Durante lo stesso periodo transitorio iniziale di sette  anni,  per
gli Stati membri che ratificano o aderiscono al presente accordo dopo
la sua entrata in vigore, i contributi  sono  calcolati  in  base  al
numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio dello  Stato
membro che ratifica o aderisce all'accordo alla data di ratifica o di
adesione e al numero di brevetti europei in relazione ai  quali  sono
state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi  agli
organi  giurisdizionali  nazionali  di  detto  Stato  nei  tre   anni
precedenti a quello della ratifica o dell'adesione. 
 
  4. Se al termine del periodo transitorio iniziale  di  sette  anni,
entro  il  quale  si  prevede  che  il  tribunale   abbia   raggiunto
l'autofinanziamento, si rendono necessari contributi da  parte  degli
Stati membri contraenti, essi  sono  determinati  conformemente  alla
scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i  brevetti
europei con effetto unitario applicabile al momento in cui  si  rende
necessario il contributo.