Articolo 37 Finanziamento del tribunale 1. Le spese di funzionamento del tribunale sono coperte dal suo bilancio, conformemente allo statuto. Gli Stati membri contraenti che istituiscono una divisione locale predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale predispongono congiuntamente le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale, le sue sezioni o la corte d'appello predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Durante un periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti interessati forniscono anche personale di supporto amministrativo, fatto salvo lo statuto di tale personale. 2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti forniscono i contributi finanziari iniziali necessari per l'istituzione del tribunale. 3. Durante il periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il contributo di ciascuno Stato membro contraente che ha ratificato o ha aderito all'accordo prima della sua entrata in vigore e' calcolato in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio di detto Stato alla data di entrata in vigore del presente accordo e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente accordo. Durante lo stesso periodo transitorio iniziale di sette anni, per gli Stati membri che ratificano o aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, i contributi sono calcolati in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio dello Stato membro che ratifica o aderisce all'accordo alla data di ratifica o di adesione e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello della ratifica o dell'adesione. 4. Se al termine del periodo transitorio iniziale di sette anni, entro il quale si prevede che il tribunale abbia raggiunto l'autofinanziamento, si rendono necessari contributi da parte degli Stati membri contraenti, essi sono determinati conformemente alla scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario applicabile al momento in cui si rende necessario il contributo.