Art. 37 Modalita' di rivendicazione delle produzioni 1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG e' effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea, mediante i servizi del SIAN, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.