Art. 37 
 
Deroga  per  i  diritti  musicali  online  richiesti  per   programmi
                      radiofonici e televisivi 
 
  1. I requisiti di cui  al  presente  Capo  non  si  applicano  agli
organismi  di  gestione  collettiva   che   concedono,   sulla   base
dell'aggregazione volontaria dei diritti  richiesti  e  nel  rispetto
delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli  2  e  3  della
legge 10 ottobre 1990, n.  287,  e  dell'articolo  2598,  del  codice
civile, primo comma, numero 3), una licenza multiterritoriale  per  i
diritti su opere musicali online richiesta da un'emittente,  al  fine
di comunicare o mettere a disposizione del pubblico: 
    a) i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente
o dopo la prima trasmissione; 
    b)  ogni  altro  materiale  online   prodotto   o   commissionato
dall'emittente, anche come visione  anticipata,  che  sia  accessorio
alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 10  ottobre
          1990, n.  287,  citata  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art.  2.  Intese   restrittive   della   liberta'   di
          concorrenza 
              1. Sono considerati intese gli accordi e/o le  pratiche
          concordati tra imprese nonche' le deliberazioni,  anche  se
          adottate   ai   sensi   di   disposizioni   statutarie    o
          regolamentari, di  consorzi,  associazioni  di  imprese  ed
          altri organismi similari. 
              2. Sono vietate le intese tra imprese che  abbiano  per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
          maniera consistente il gioco della concorrenza  all'interno
          del mercato nazionale o in una sua parte  rilevante,  anche
          attraverso attivita' consistenti nel: 
              a)  fissare  direttamente  o  indirettamente  i  prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali; 
              b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
          accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o
          il progresso tecnologico; 
              c)   ripartire   i    mercati    o    le    fonti    di
          approvvigionamento; 
              d)  applicare,  nei  rapporti  commerciali  con   altri
          contraenti,   condizioni   oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
              e)   subordinare   la    conclusione    di    contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  o  secondo
          gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto   con
          l'oggetto dei contratti stessi. 
              3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.» 
              «Art. 3. Abuso di posizione dominante 
              1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di
          una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o
          in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: 
              a) imporre  direttamente  o  indirettamente  prezzi  di
          acquisto,  di  vendita  o  altre  condizioni   contrattuali
          ingiustificatamente gravose; 
              b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
          accessi al mercato, lo  sviluppo  tecnico  o  il  progresso
          tecnologico, a danno dei consumatori; 
              c)  applicare  nei  rapporti  commerciali   con   altri
          contraenti   condizioni    oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
              d)   subordinare   la   conclusione    dei    contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  e  secondo
          gli usi commerciali, non  abbiano  alcuna  connessione  con
          l'oggetto dei contratti stessi.». 
              - Il testo  dell'art.  2598  del  codice  civile  cosi'
          recita: 
              «Art. 2598. Atti di concorrenza sleale. 
              Ferme le disposizioni  che  concernono  la  tutela  dei
          segni distintivi e dei diritti di  brevetto,  2592,  compie
          atti di concorrenza sleale chiunque: 
              1) usa  nomi  o  segni  distintivi  idonei  a  produrre
          confusione  con  i  nomi   o   con   i   segni   distintivi
          legittimamente  usati  da  altri,  o  imita  servilmente  i
          prodotti di un concorrente, o compie  con  qualsiasi  altro
          mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e  con
          l'attivita' di un concorrente; 
              2) diffonde notizie  e  apprezzamenti  sui  prodotti  e
          sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinarne  il
          discredito,  o  si  appropria  di  pregi  dei  prodotti   o
          dell'impresa di un concorrente; 
              3) si vale direttamente o indirettamente di ogni  altro
          mezzo  non   conforme   ai   principi   della   correttezza
          professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.».