Art. 37 Disposizioni transitorie 1. Alle scuole gia' istituite ai sensi dell'articolo 627 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole statali all'estero. 2. Restano fermi i riconoscimenti della parita' e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie gia' disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto. 3. L'articolo 5, comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel bilancio della scuola. 4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19. 5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018/19. 6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo 18, comma 1, resta fissato in 624 unita', con esclusione del personale destinato alle scuole europee. 7. L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorche' incluso in graduatorie pubblicate precedentemente. 8. Il personale gia' destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo. 9. L'articolo 29 si applica a decorrere dal 1° settembre 2017. Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all'articolo 29, comma 2, primo periodo. 10. Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 31, comma 5, e l'articolo 33 si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 11. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'art. 627, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»: «Art. 627 (Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali). - 1. All'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», come modificato da presente decreto legislativo: «59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonche' di cui all'art. 307 e al decreto legislativo attuativo dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non puo' essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».