Art. 37 Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 1. Al titolo I, capi I e II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo e' determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.»; b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici. 3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attivita' del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di consegna. 5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» 2. Al titolo I, capo III, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado»; c) all'articolo 11, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 3. Al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui al comma 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unita' operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio. 5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5-bis: a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; b) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue: a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione; b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalita' semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. 2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovra' frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale. 3. La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio. 4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. 5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalita' della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»; c) all'articolo 18: 1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste.»; 2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto»; d) all'articolo 20, le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti «cinque anni»; e) all'articolo 21: 1) le parole: «merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «merito assoluto»; 2) le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». 4. Al Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: a) vice ispettore; b) ispettore; c) ispettore capo; d) ispettore superiore; e) sostituto commissario.»; b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori). - 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonche' specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'area sicurezza comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresi' attribuite funzioni di coordinamento di una o piu' unita' operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonche' la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita'. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria. 3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto gia' specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attivita' del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o piu' unita' operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attivita' sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata. 5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; c) all'articolo 25: 1) al comma 1, le parole «un corso della durata di dodici mesi preordinato» sono sostituite dalle seguenti: «un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno.»; 3) al comma 3, le parole: «durante i primi otto mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi due anni di corso» e le parole: «e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi» sono soppresse; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale; d) all'articolo 27: 1) al comma 1, lettera c), le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centocinquanta giorni»; 2) al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» 3) al comma 4, le parole «del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale del personale e delle risorse»; e) all'articolo 28: 1) al comma 1: a) alla lettera a), dopo le parole: «cinquanta per cento dei posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno»; b) alla lettera b), dopo le parole «cinquanta per cento dei posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno» e le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b);» 3) al comma 3, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; f) all'articolo 29 le parole «oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 28.»; g) l'articolo 30-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 2. Per gli orchestrali il titolo di studio e' quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.»; h) dopo l'art. 30-bis e' inserito il seguente: «Art. 30-ter (Promozione a sostituto commissario). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore. 2. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse. 3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario e' conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; i) gli articoli 30-quater e 31 sono abrogati. 5. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 46-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita'). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento e' espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»; b) l'articolo 47-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le scuole e' compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole e' compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.» c) l'articolo 48-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso gli istituti penitenziari e' compilato dal direttore dell'istituto dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e' compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»; d) dopo l'articolo 48-bis e' inserito il seguente: «Art. 48-ter (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). - 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo e' redatto dalle autorita' ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attivita' in piu' sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terra' conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi. »; e) all'articolo 50: 1) al comma 1, le parole: «vice direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) al comma 4, le parole «direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento.»; f) all'articolo 51, comma 1, le parole: «agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo»; g) all'articolo 52: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti»; 2) al comma 1, le parole: «agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo; 3) il comma 2 e' abrogato; h) all'articolo 53: 1) al comma 1, parole: «ai vice ispettori e agli ispettori» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori»; 2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevole, tre scatti di anzianita'»; i) all'articolo 54: 1) al comma 3, dopo le parole: «del servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.»; 2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Sulla proposta decide il Capo del dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.»; 3) al comma 5, le parole: «sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianita'» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.». 6. Al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: «a sottoporsi» sono inserite le seguenti: «, salvo il personale gia' appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, »; 7. Al Titolo V, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 122, comma 1: 1) alla lettera c), le parole «Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie» sono soppresse; 2) alla lettera d), dopo le parole: «nell'occhio che vede meno» sono aggiunte le seguenti: «ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione»;
Note all'art. 37: - Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato dal presente decreto: "Art. 2 (Gerarchia). - 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo e' determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti. 2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'. 3. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.". - Si riportano gli articoli 5 e 11 del citato decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992, come modificati dal presente decreto: "Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto; c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio. 4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria. 4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV. 6. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4°(gradi) dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1°(gradi) dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'articolo 6, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.". "Art. 11 (Promozione ad Assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto quattro anni di servizio nella qualifica di assistente.". - Si riportano gli articoli 15, 18, 20 e 21 del citato decreto legislativo n. 443 del 1992, come modificati dal presente decreto: "Art. 15 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al predetto personale sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste dall'articolo 4, ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde. 3. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio. 4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e il comando di unita' operative presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari. 5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo apposito corso di specializzazione svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui al comma 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unita' operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio. 5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5 bis: a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". "Art. 18 (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.". "Art. 20 (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. Art. 21 (Promozione a sovrintendente capo). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio permerito assoluto, al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.". - Si riportano gli articoli 25, 27, 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 443 del 1992, come modificati dal presente decreto: "Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. 3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore. 4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.". "Art. 27 (Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che: a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di centoventi giorni, anche non consecutivi, e centocinquanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. 2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre centoventi giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.". "Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina a vice ispettore si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b). 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi. 3. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18. 7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.". "Art. 29 (Promozione ad ispettore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 28.". - Si riportano gli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del citato decreto legislativo n. 443 del 1992, come modificati dal presente decreto: "Art. 50 (Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento. 2. (abrogato). 3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale. 4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo del Dipartimento. 5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'articolo 45.". "Art. 51 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita' tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attivita' attinenti ai loro compiti. "Art. 52 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovraintendenti). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti ed ai sovraintendenti capo i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacita', o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attivita' attinenti ai loro compiti.". 2. (abrogato). "Art. 53 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacita', o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore. 2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevole, tre scatti di anzianita'.". "Art. 54 (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario). - 1. Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. 2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in seguito ad essi. 3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale. 4. Sulla proposta decide il Capo del Dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze. 5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.". - Si riporta l'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 443 del 1992, come modificato dal presente decreto: "Art. 86 (Visite mediche. Accertamenti delle qualita' attitudinali. Presentazione alle prove scritte). - 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 84, sono invitati a sottoporsi, salvo il personale gia' appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica e all'accertamento delle qualita' attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II. 2. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.". - Si riporta l'articolo 122 del citato decreto legislativo n. 443 del 1992, come modificato dal presente decreto: "Art. 122 (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi). - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i seguenti: a) sana e robusta costituzione fisica; b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente; d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi; e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%(percento)); f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi.".