Art. 37 
 
 
                          Enti filantropici 
 
  1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti  in
forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare
denaro,  beni  o  servizi,  anche  di  investimento,  a  sostegno  di
categorie  di  persone  svantaggiate  o  di  attivita'  di  interesse
generale. 
  2. La denominazione sociale deve contenere  l'indicazione  di  ente
filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole  o
locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da
soggetti diversi dagli enti filantropici.