Art. 37 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206,  della
                   legge 24 dicembre 2012, n. 228 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, si  interpretano  nel  senso  che  si
applicano  anche  con  riferimento  ai  beni  confiscati,  ai   sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive modificazioni,  all'esito  di  procedimenti  iscritti  nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima
del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale  del  luogo  che  ha
disposto  la  confisca,  contenuto  nei   medesimi   articoli,   deve
intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la  confisca
nel processo penale di cui all'articolo 666, commi  1,  2  e  3,  del
codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 37: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  194  a   206
          dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013): 
              «Art. 1. 
              1. - 193. (omissis). 
              194. A decorrere dall'entrata in vigore della  presente
          legge, sui beni confiscati all'esito  dei  procedimenti  di
          prevenzione per  i  quali  non  si  applica  la  disciplina
          dettata dal libro 1 del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, non possono essere iniziate o  proseguite,  a
          pena di nullita', azioni esecutive. 
              195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica
          quando, alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, il bene e'  stato  gia'  trasferito  o  aggiudicato,
          anche in via provvisoria, ovvero quando  e'  costituito  da
          una quota indivisa gia' pignorata. 
              196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma
          195 si applica, ai fini  della  distribuzione  della  somma
          ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo  periodo,  e
          le somme residue sono versate al Fondo unico  giustizia  ai
          sensi del comma 204. 
              197. Fuori dei casi di cui al comma 195,  gli  oneri  e
          pesi iscritti o trascritti sui beni di  cui  al  comma  194
          anteriormente alla confisca sono estinti di diritto. 
              198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di
          cui  al  comma  194  anteriormente  alla  trascrizione  del
          sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con
          le modalita' di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo
          sono soddisfatti i creditori che: 
                a)  prima  della  trascrizione   del   sequestro   di
          prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; 
                b) alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge sono  intervenuti  nell'esecuzione  iniziata  con  il
          pignoramento di cui alla lettera a). 
              199. Entro 180  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma  198
          devono, a pena di decadenza proporre domanda di  ammissione
          del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto
          legislativo  6  settembre  2011,   n.   159,   al   giudice
          dell'esecuzione presso il  tribunale  che  ha  disposto  la
          confisca. 
              200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare
          del credito nonche' la sussistenza delle condizioni di  cui
          all'articolo 52 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n.  159,  lo  ammette  al  pagamento,   dandone   immediata
          comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
          la destinazione dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata. Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del  codice
          di proceduta penale. La proposizione dell'impugnazione  non
          sospende gli effetti  dell'ordinanza  di  accertamento.  Il
          decreto con cui  sia  stata  rigettata  definitivamente  la
          richiesta  proposta  ai  sensi  del  comma  precedente   e'
          comunicato,  ai   sensi   dell'articolo   9   del   decreto
          legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia. 
              201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine  di
          cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita'  organizzata  individua  beni  dal  valore  di
          mercato complessivo non inferiore al doppio  dell'ammontare
          dei crediti  ammessi  e  procede  alla  liquidazione  degli
          stessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e
          52, commi 7, 8 e 9  del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. I  beni  residui  possono  essere  destinati,
          assegnati  o  venduti  secondo  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del
          2011. 
              202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201
          e' versato al Fondo unico giustizia e destinato a  gestione
          separata  per  il  tempo  necessario  alle  operazioni   di
          pagamento dei crediti. 
              203. Terminate le  operazioni  di  cui  al  comma  202,
          l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
          dei  beni  sequestrati  e  confiscati   alla   criminalita'
          organizzata, per ciascun bene, anche se  non  sottoposto  a
          liquidazione,  individua  i   creditori   con   diritto   a
          soddisfarsi  sullo  stesso,  forma  il  relativo  piano  di
          pagamento  e  lo  comunica  ai  creditori  interessati  con
          lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di
          posta elettronica certificata. La medesima Agenzia  procede
          ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2
          e 3, del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al
          comma 202.  Ciascun  piano  non  puo'  prevedere  pagamenti
          complessivi superiori al minor importo tra il 70 per  cento
          del  valore  del  bene  ed   il   ricavato   dall'eventuale
          liquidazione dello stesso. I creditori  concorrenti,  entro
          il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della
          comunicazione di cui al presente  comma,  possono  proporre
          opposizione contro il piano di pagamento al  tribunale  del
          luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in  quanto
          compatibili, gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile e il tribunale  provvede  in  composizione
          monocratica. Contro il decreto del tribunale non e' ammesso
          reclamo. 
              204. Le somme della  gestione  separata  che  residuano
          dopo le operazioni di pagamento dei  crediti,  affluiscono,
          al netto delle spese sostenute, al  Fondo  unico  giustizia
          per essere versati all'apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato e riassegnati  nei  limiti  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge
          16 settembre  2008,  n.  143,  convertito  dalla  legge  13
          novembre 2008, n. 181. 
              205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data
          successiva all'entrata in vigore della presente  legge,  il
          termine di cui al comma 199 decorre dal momento in  cui  la
          confisca  diviene  definitiva;  l'Agenzia   nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati  alla  criminalita'  organizzata  provvede  alle
          operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203,  decorsi  dodici
          mesi dalla scadenza del predetto termine. 
              206. L'Agenzia nazionale  per  l'amministrazione  e  la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata, entro dieci  giorni  dall'entrata
          in vigore della presente legge, ovvero dal momento  in  cui
          la confisca diviene definitiva, comunica  ai  creditori  di
          cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove
          possibile  e,  in  ogni  caso,  mediante  apposito   avviso
          inserito nel proprio sito internet: 
                a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda
          di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; 
                b) la data di scadenza del termine entro  cui  devono
          essere presentate le domande di cui alla lettera a); 
                c)  ogni  utile   informazione   per   agevolare   la
          presentazione della domanda. 
              207. - 561. (omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12-sexies  del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche
          urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
          di contrasto alla criminalita' mafiosa): 
              «Art. 12-sexies. (Ipotesi particolari di  confisca).  -
          1. Nei casi di condanna o di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell' art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  realizzato
          allo scopo di commettere delitti  previsti  dagli  articoli
          453, 454, 455, 460, 461, 473, 474,  517-ter  e  517-quater,
          416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis,
          primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600-quinquies, 601,  602,  603-bis,
          629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di  cui
          al secondo comma, 648-bis, 648-ter,  648-ter.1  del  codice
          penale, nonche' dall'  articolo  2635  del  codice  civile,
          dall'articolo 55,  comma  9,  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, dall'art. 12-quinquies, comma 1, del
          D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,
          dalla L. 7 agosto 1992, n. 356,  o  dall'articolo  260  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
          articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,  e'  sempre
          disposta la confisca del denaro, dei  beni  o  delle  altre
          utilita' di cui il  condannato  non  puo'  giustificare  la
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,   risulta   essere   titolare   o    avere    la
          disponibilita' a qualsiasi titolo in valore  sproporzionato
          al proprio reddito, dichiarato ai fini  delle  imposte  sul
          reddito,   o   alla   propria   attivita'   economica.   Le
          disposizioni indicate nel periodo precedente  si  applicano
          anche in caso di condanna e di applicazione della  pena  su
          richiesta, a norma dell' art. 444 del codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti commessi  per  finalita'  di
          terrorismo anche internazionale o di eversione  dell'ordine
          costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che
          precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
          della pena per i reati di cui agli articoli  617-quinquies,
          617-sexies,  635-bis,  635-ter,  635-quater,  635-quinquies
          quando le condotte ivi  descritte  riguardano  tre  o  piu'
          sistemi. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall' art. 416-bis del codice penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'articolo 295, secondo comma, del testo unico  approvato
          con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 
              2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325  del
          codice penale, si applicano le disposizioni degli  articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni. 
              2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina
          la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre
          utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha
          la disponibilita', anche per interposta persona. 
              2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter del codice penale, nonche'  dall'articolo
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309. 
              3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e  101  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
          beni confiscati a norma dei commi 1 e 2  si  osservano,  in
          quanto   compatibili,   le   disposizioni   contenute   nel
          decreto-legge 14  giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  1989,  n.  282.  Il
          giudice, con la sentenza di condanna o con quella  prevista
          dall' art. 444, comma 2, del codice  di  procedura  penale,
          nomina un amministratore con il compito di provvedere  alla
          custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
          confiscati. Non possono essere nominate  amministratori  le
          persone  nei  cui  confronti  il  provvedimento  e'   stato
          disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e  le  persone
          con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una  pena
          che importi l'interdizione, anche temporanea, dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
              4.  Se,  nel  corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria, in applicazione dell'art. 321,  comma  2,  del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3
          si applicano anche al custode delle cose predette. 
              4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione  e
          destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
          previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'
          agli altri casi di sequestro e confisca  di  beni  adottati
          nei procedimenti relativi ai delitti  di  cui  all'articolo
          51, comma 3-bis, del codice di procedura  penale.  In  tali
          casi    l'Agenzia    coadiuva    l'autorita'    giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
          sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare
          e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni
          medesimi secondo le modalita' previste dal  citato  decreto
          legislativo n. 159  del  2011.  Restano  comunque  salvi  i
          diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni  e
          al risarcimento del danno. 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 335 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 335. (Registro delle notizie di reato). -  1.  Il
          pubblico ministero  iscrive  immediatamente,  nell'apposito
          registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di  reato
          che gli perviene o che ha acquisito di  propria  iniziativa
          nonche', contestualmente o dal momento in cui  risulta,  il
          nome  della  persona  alla  quale  il   reato   stesso   e'
          attribuito. 
              2. Se nel corso  delle  indagini  preliminari  muta  la
          qualificazione giuridica del fatto  ovvero  questo  risulta
          diversamente circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni. 
              3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
          delitti di cui all'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  le
          iscrizioni previste ai commi 1 e  2  sono  comunicate  alla
          persona alla quale il reato  e'  attribuito,  alla  persona
          offesa  e  ai  rispettivi  difensori,   ove   ne   facciano
          richiesta. 
              3-bis.  Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere  sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con   decreto
          motivato, il segreto sulle iscrizioni per  un  periodo  non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile. 
              3-ter. Senza  pregiudizio  del  segreto  investigativo,
          decorsi  sei  mesi  dalla  data  di   presentazione   della
          denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
          puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha  in
          carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 666 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art.  666.  (Procedimento  di  esecuzione).  -  1.  Il
          giudice dell'esecuzione procede a  richiesta  del  pubblico
          ministero, dell'interessato o del difensore. 
              2. Se la richiesta appare manifestamente infondata  per
          difetto delle condizioni di legge ovvero  costituisce  mera
          riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata  sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito il pubblico ministero,  la  dichiara  inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato. Contro il  decreto  puo'  essere  proposto
          ricorso per cassazione. 
              3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice  o  il
          presidente del collegio, designato il difensore di  ufficio
          all'interessato  che  ne   sia   privo,   fissa   la   data
          dell'udienza in camera di consiglio e  ne  fa  dare  avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Fino a cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono  essere
          depositate memorie in cancelleria. 
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del difensore e del pubblico ministero.  L'interessato  che
          ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia,  se  e'
          detenuto  o  internato   in   luogo   posto   fuori   della
          circoscrizione del giudice, e'  sentito  prima  del  giorno
          dell'udienza dal  magistrato  di  sorveglianza  del  luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 
              5. Il giudice puo' chiedere alle  autorita'  competenti
          tutti i documenti e le informazioni di cui  abbia  bisogno;
          se occorre assumere prove, procede in udienza nel  rispetto
          del contraddittorio. 
              6.  Il  giudice  decide  con   ordinanza.   Questa   e'
          comunicata o notificata  senza  ritardo  alle  parti  e  ai
          difensori, che possono proporre ricorso per cassazione.  Si
          osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni  sulle
          impugnazioni  e  quelle  sul  procedimento  in  camera   di
          consiglio davanti alla corte di cassazione. 
              7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a  meno  che  il   giudice   che   l'ha   emessa   disponga
          diversamente. 
              8. Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente,  l'avviso
          previsto dal comma 3 e' notificato anche  al  tutore  o  al
          curatore; se l'interessato ne e' privo,  il  giudice  o  il
          presidente del collegio nomina un curatore provvisorio.  Al
          tutore  e  al  curatore  competono   gli   stessi   diritti
          dell'interessato. 
              9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto  in  forma
          riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.».