Art. 37 Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis,». 2. Dopo l'articolo 40-bis e' inserito il seguente: «Art. 40-ter (Sistema pubblico di ricerca documentale). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicita' legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonche' a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.». 3. Dopo l'articolo 40-ter e' inserita, al Capo III, la seguente Sezione: «Sezione II. Gestione e conservazione dei documenti».
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonche' le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.».