Art. 37 Contributi finalizzati al potenziamento della capacita' operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonche' allo sviluppo della resilienza delle comunita' (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001) 1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile puo' concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacita' operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunita', intendendosi: a) per potenziamento della capacita' operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali piu' elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature; b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attivita', ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attivita' espletata; c) per sviluppo della resilienza delle comunita', ogni attivita' volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale. 2. Le modalita' per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validita' triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validita' dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione: a) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi; b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo; c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale; d) alle modalita' di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.
Note all'art. 37: Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.« e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.