Art. 37 Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia 1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalita' di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.». 2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1;»; 2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»; b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e' soppressa. 3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita'»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita' di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.»; c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennita' di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia. 4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.». 4. Per l'attuazione del comma 3, lettera b), e' autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.