Art. 37. Pubblicazione dei provvedimenti 1. Salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e il regime di pubblicita' stabilito dal Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del codice, in occasione dell'adozione di ordinanze ingiunzione, i provvedimenti del Garante sono pubblicati tempestivamente sul sito web dell'Autorita' e sono reperibili mediante i comuni motori di ricerca. 2. Decorsi due anni dalla loro adozione, i provvedimenti del Garante di cui al comma 1 del presente articolo recanti dati personali delle parti o di terzi restano accessibili tramite il sito web dell'Autorita' ma sono adottate, tenuto conto delle tecnologie disponibili, misure volte ad impedire ai motori di ricerca di indicizzarli ed effettuare ricerche rispetto ad essi. 3. In ogni caso, sono adottate opportune misure per salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati; d) la protezione dei dati personali, in conformita' alla disciplina in materia. In ogni caso non formano oggetto di pubblicazione i nominativi degli istanti nonche' delle persone fisiche che li rappresentano; e) la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 4. A margine del provvedimento pubblicato sono annotate, a cura della competente unita' organizzativa, le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con l'indicazione del suo esito.