(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
                   Pubblicazione dei provvedimenti 
 
    1. Salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e il regime di  pubblicita'
stabilito dal Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del codice, in
occasione dell'adozione di ordinanze ingiunzione, i provvedimenti del
Garante sono pubblicati tempestivamente sul sito web dell'Autorita' e
sono reperibili mediante i comuni motori di ricerca. 
    2. Decorsi due anni dalla  loro  adozione,  i  provvedimenti  del
Garante di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  recanti  dati
personali delle parti o di terzi restano accessibili tramite il  sito
web dell'Autorita' ma sono adottate, tenuto  conto  delle  tecnologie
disponibili, misure  volte  ad  impedire  ai  motori  di  ricerca  di
indicizzarli ed effettuare ricerche rispetto ad essi. 
    3.  In  ogni   caso,   sono   adottate   opportune   misure   per
salvaguardare: 
      a)  la  sicurezza,  la  difesa   nazionale   e   le   relazioni
internazionali; 
      b) la politica monetaria e valutaria; 
      c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati; 
      d) la  protezione  dei  dati  personali,  in  conformita'  alla
disciplina  in  materia.  In  ogni  caso  non  formano   oggetto   di
pubblicazione  i  nominativi  degli  istanti  nonche'  delle  persone
fisiche che li rappresentano; 
      e) la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti
commerciali. 
    4. A margine del provvedimento pubblicato sono annotate,  a  cura
della competente unita' organizzativa,  le  informazioni  riguardanti
l'avvenuta presentazione di  ricorso  giurisdizionale  da  parte  del
soggetto interessato con l'indicazione del suo esito.