Art. 37 
 
Ingresso del Ministero dell'economia e  delle  finanze  nel  capitale
                 sociale della NewCo Nuova Alitalia 
 
  1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo  e  per  il
rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo
maturato a titolo di  interessi  ai  sensi  del  comma  3,  quote  di
partecipazione al capitale della societa' di nuova  costituzione  cui
saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto  delle  procedure  di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto  alla
registrazione della  Corte  dei  Conti.  A  tal  fine,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi di primarie
istituzioni finanziarie e legali a valere sulle  risorse  di  cui  al
comma 4, nel limite di euro 200.000,00. 
  2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo,
partecipata dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  non  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.
175. 
  3. Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento  a
titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1,  del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, come integrato  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  -dalla  data  di  effettiva
erogazione  alla  data  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico di autorizzazione alla  cessione  dei  complessi  aziendali
oggetto delle procedure e, comunque, (( fino a data non successiva al
)) 31 maggio 2019. 
  4. Gli interessi di cui al comma 3  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla  data  del  predetto
decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere  riassegnati
ad uno o piu' capitoli dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al
comma 1. 
  5. All'articolo 50, comma 1,  del  citato  decreto-legge  n.50  del
2017, le parole al terzo periodo «, ed e' restituito entro  sei  mesi
dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni  altro
debito della procedura» sono soppresse. 
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n.  12,
le parole  «entro  trenta  giorni  dall'intervenuta  efficacia  della
cessione dei complessi  aziendali  oggetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni
caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le
seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione  dell'attivo
dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti  dell'attivo
disponibile  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana   S.p.A.   in
amministrazione straordinaria». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro
per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  8. Tutti gli atti e le operazioni posti  in  essere  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'operazione  di  cui  al  presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse.