Art. 37. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia, come disciplinato dai precedenti CCNL e dalle vigenti norme di legge in materia, e' incrementato del 2,14% calcolato sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di prima fascia. 2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono agli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 35, comma 5 e, per l'intera parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato.