Art. 37 Disposizione transitoria 1. Le sigarette e il tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2019 e non contrassegnati con IU a livello unitario in conformita' all'art. 6 possono essere immessi in consumo o rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2020. In relazione ai prodotti del tabacco autorizzati ad essere immessi in consumo o a rimanere in libera pratica, ma non contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di cui al capo VI non si applicano. 2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2024 e non contrassegnati con IU a livello unitario in conformita' all'art. 6 possono essere immessi in consumo o rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2026. In relazione ai prodotti del tabacco autorizzati a rimanere in libera pratica, ma non contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di cui al Capo VI non si applicano.