Art. 37 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Le sigarette e il tabacco da arrotolare lavorati  nell'Unione  o
importati nell'Unione prima del 20 maggio 2019 e  non  contrassegnati
con IU a livello unitario in conformita' all'art.  6  possono  essere
immessi in consumo o rimanere in libera pratica  fino  al  20  maggio
2020. In relazione ai prodotti  del  tabacco  autorizzati  ad  essere
immessi  in  consumo  o  a  rimanere  in  libera  pratica,   ma   non
contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di  cui  al
capo VI non si applicano. 
  2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco  da
arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del  20
maggio 2024 e  non  contrassegnati  con  IU  a  livello  unitario  in
conformita' all'art. 6 possono essere immessi in consumo  o  rimanere
in libera pratica fino al 20 maggio 2026. In  relazione  ai  prodotti
del  tabacco  autorizzati  a  rimanere  in  libera  pratica,  ma  non
contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di  cui  al
Capo VI non si applicano.