Art. 37 
 
 
Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi  o
                           dell'insolvenza 
 
    1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della  crisi
o dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore. 
    2. La  domanda  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  e'
proposta con ricorso del debitore, degli  organi  e  delle  autorita'
amministrative  che  hanno  funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza
sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.