(Convenzione-art. 37)
 
  Articolo 37 - Riserve 
 
  1	Con una notifica scritta indirizzata al Segretario  generale  del
Consiglio d'Europa, ciascuno Stato o  l'Unione  europea,  al  momento
della firma o quando  depositi  il  proprio  strumento  di  ratifica,
accettazione o approvazione, puo'  dichiarare  che  si  avvale  delle
riserve di cui all'articolo  19,  paragrafo  2,  e  all'articolo  36,
paragrafo 1. Non sono ammissibili altre riserve. 
  2	La Parte  che  abbia  espresso  una  riserva  in  conformita'  al
paragrafo 1 puo' ritirarla del tutto o in parte inviando una notifica
al Segretario generale del  Consiglio  d'Europa.  Tale  ritiro  avra'
effetto dalla data di ricevimento  di  tale  notifica  da  parte  del
Segretario Generale. Qualora la notifica indichi che il ritiro  avra'
effetto da una data specifica  in  essa  indicata  e  tale  data  sia
successiva alla data della notifica, il ritiro  ha  effetto  in  tale
data successiva. 
  3	La Parte che abbia espresso una riserva puo' ritirarla, del tutto
o in parte, non appena le circostanze lo permettano. 
  4	Il Segretario generale  del  Consiglio  d'Europa  puo'  domandare
periodicamente alle Parti che hanno espresso una o piu' riserve quali
siano le prospettive future di un ritiro di dette riserve.