Articolo 37 - Riserve 1 Con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ciascuno Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, puo' dichiarare che si avvale delle riserve di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 36, paragrafo 1. Non sono ammissibili altre riserve. 2 La Parte che abbia espresso una riserva in conformita' al paragrafo 1 puo' ritirarla del tutto o in parte inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro avra' effetto dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale. Qualora la notifica indichi che il ritiro avra' effetto da una data specifica in essa indicata e tale data sia successiva alla data della notifica, il ritiro ha effetto in tale data successiva. 3 La Parte che abbia espresso una riserva puo' ritirarla, del tutto o in parte, non appena le circostanze lo permettano. 4 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa puo' domandare periodicamente alle Parti che hanno espresso una o piu' riserve quali siano le prospettive future di un ritiro di dette riserve.