Art. 37 
 
                          Archivi di Stato 
 
  1.   Gli   Archivi   di   Stato   sono    dotati    di    autonomia
tecnico-scientifica e svolgono funzioni di  tutela  e  valorizzazione
dei beni archivistici in loro  consegna,  assicurandone  la  pubblica
fruizione, nonche' funzioni di tutela degli archivi,  correnti  e  di
deposito, dello Stato. Gli Archivi di  Stato  possono  sottoscrivere,
anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti
di studio e ricerca. 
  2. Con decreto ministeriale di natura non  regolamentare,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
possono essere individuati gli Archivi  di  Stato  aventi  natura  di
uffici dirigenziali di livello non generale. 
  3.  Gli  Archivi  di  Stato  che  non  hanno  natura   di   ufficio
dirigenziale sono articolazioni delle Soprintendenze archivistiche  e
bibliografiche. 
 
          Note all'art. 37: 
 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.