Art. 37 Modifiche all'articolo 76 del codice della giustizia contabile - Reclamo contro i provvedimenti cautelari 1. All'articolo 76 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «e' reclamabile» sono inserite le seguenti: «davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,» e le parole «, o della notificazione se anteriore davanti al collegio» sono sostituite dalle seguenti: «o dalla notificazione se anteriore»; b) al comma 3, le parole «non oltre venti giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre venti giorni dal deposito del reclamo»;
Note all'art. 37: - Si riporta l'articolo 76 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 76 (Reclamo contro i provvedimenti cautelari). - 1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e' reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo. 2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato. (Omissis).».