(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
Assenze  orarie  retribuite  per  particolari  motivi   personali   o
                              familiari 
 
    1. Il dirigente puo' assentarsi, compatibilmente con le  esigenze
di  servizio,  per  diciotto  ore  retribuite  nell'anno  solare  per
particolari motivi personali o familiari. 
    2. Le assenze orarie retribuite del comma 1: 
      a) non riducono le ferie; 
      b) non sono fruibili per frazione di ora; 
      c) sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio; 
      d)  non   possono   essere   fruite   nella   stessa   giornata
congiuntamente alle altre  tipologie  di  assenze  fruibili  ad  ore,
previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 
      e) possono essere fruite, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del  dirigente
e' convenzionalmente pari alle ore  di  cui  all'art.  24,  comma  7,
(Orario di lavoro dei dirigenti); 
      f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare
delle  assenze  giornaliere  previste  dalla  legge  o  dal  presente
contratto collettivo nazionale di lavoro; 
    3. Il trattamento economico delle  assenze  orarie  del  presente
articolo e' pari all'intera retribuzione esclusi gli  emolumenti  che
richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
    4. In caso di rapporto di lavoro  a  impegno  orario  ridotto  si
procede al riproporzionamento delle ore di assenza di cui al comma 1.