Art. 37. Assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari 1. Il dirigente puo' assentarsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per diciotto ore retribuite nell'anno solare per particolari motivi personali o familiari. 2. Le assenze orarie retribuite del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazione di ora; c) sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruite nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di assenze fruibili ad ore, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; e) possono essere fruite, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dirigente e' convenzionalmente pari alle ore di cui all'art. 24, comma 7, (Orario di lavoro dei dirigenti); f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare delle assenze giornaliere previste dalla legge o dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; 3. Il trattamento economico delle assenze orarie del presente articolo e' pari all'intera retribuzione esclusi gli emolumenti che richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto si procede al riproporzionamento delle ore di assenza di cui al comma 1.