Art. 37 Apertura del conto in tesoreria per RFI 1. A seguito dell'inserimento della societa' Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento). - (Omissis). 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. (Omissis).».