Art. 37 
 
               Apertura del conto in tesoreria per RFI 
 
  1. A  seguito  dell'inserimento  della  societa'  Rete  ferroviaria
italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il  monitoraggio
dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal  bilancio
dello Stato a RFI, e' autorizzata l'istituzione di un apposito  conto
corrente presso la Tesoreria dello Stato  da  attuarsi  entro  il  31
gennaio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   2   e   3
          dell'articolo 1 della citata legge  31  dicembre  2009,  n.
          196: 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - (Omissis). 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
                (Omissis).».