Art. 37 
 
Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia  degli  atti
                     amministrativi in scadenza 
 
  1. Il termine  del  15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5
dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
prorogato al 15 maggio 2020; 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  103  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                "Art. 103 Sospensione dei  termini  nei  procedimenti
          amministrativi ed  effetti  degli  atti  amministrativi  in
          scadenza 
                1. Ai fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o
          perentori,  propedeutici,  endoprocedimentali,  finali   ed
          esecutivi,  relativi  allo  svolgimento   di   procedimenti
          amministrativi su istanza di parte  o  d'ufficio,  pendenti
          alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
          tale data, non si tiene conto del periodo compreso  tra  la
          medesima data e quella del 15  aprile  2020.  Le  pubbliche
          amministrazioni adottano ogni misura  organizzativa  idonea
          ad assicurare comunque la ragionevole durata  e  la  celere
          conclusione dei procedimenti, con priorita' per  quelli  da
          considerare urgenti, anche sulla base di  motivate  istanze
          degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
          corrispondente, i  termini  di  formazione  della  volonta'
          conclusiva dell'amministrazione nelle  forme  del  silenzio
          significativo previste dall'ordinamento. 
                2.  Tutti   i   certificati,   attestati,   permessi,
          concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque
          denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e  il  15  aprile
          2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020". 
                3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non  si
          applicano ai termini stabiliti da  specifiche  disposizioni
          del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio  2020,
          n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonche' dei
          relativi decreti di attuazione. 
                4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
          autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di  opere,
          servizi e  forniture  a  qualsiasi  titolo,  indennita'  di
          disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali
          o  da  prestazioni  assistenziali   o   sociali,   comunque
          denominate   nonche'   di   contributi,    sovvenzioni    e
          agevolazioni alle imprese comunque denominati. 
                5.  I  termini  dei  procedimenti  disciplinari   del
          personale delle  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
          inclusi quelli del personale di  cui  all'articolo  3,  del
          medesimo decreto legislativo, pendenti  alla  data  del  23
          febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,  sono
          sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 
                6. L'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  degli
          immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30
          giugno 2020."