((Art. 37 - bis 
 
Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla  Centrale
  dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie   
 
  1.  Fino  al  30  settembre  2020,  le  segnalazioni  a  sofferenza
effettuate dagli intermediari alla Centrale dei  rischi  della  Banca
d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per  il
credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio  2012,  riguardanti  le
imprese beneficiarie delle misure  di  sostegno  finanziario  di  cui
all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono sospese a decorrere dalla data  dalla  quale  tali  misure  sono
state concesse. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  ai  sistemi  di
informazioni creditizie dei  quali  fanno  parte  altri  archivi  sul
credito gestiti da soggetti  privati  e  ai  quali  gli  intermediari
partecipano su base volontaria.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  56  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 13.