Art. 370 
                     Scuole di danza pareggiate 
 
  1. Con decreto  del  dirigente  del  servizio  centrale  competente
possono essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le  scuole
di danza che si conformino sostanzialmente, per l'insegnamento  delle
varie discipline,  per  la  durata  dei  corsi  e  per  l'ordinamento
interno, a quanto e' stabilito per l'Accademia nazionale di danza.