(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 371)
                 Art. 371. (Art. 78 del Testo Unico) 
                ISTRUZIONI SCRITTE PER IL CONDUCENTE 

 
  In previsione  di  qualsiasi  incidente  od  infortunio  che  possa
sopravvenire  durante  il  trasporto,  devono  essere  consegnate  al
conducente istruzioni scritte che precisino in modo conciso: 
    a) la natura del pericolo rappresentato dalle materie  e  oggetti
trasportati; 
    b) le disposizioni da prendere e le precauzioni  da  adottare  se
del caso, nell'eventualita' che persone venissero a contatto  con  le
merci  trasportate  o  con  i  prodotti   che   da   queste   possono
sprigionarsi; 
    c) le misure da adottare in caso d'incendio e  in  particolare  i
mezzi di estinzione da impiegare nonche' quelli  di  cui  e'  escluso
l'impiego; 
    d) le misure da adottare in caso di rottura o  di  deterioramento
degli imballaggi o delle merci trasportate, particolarmente allorche'
queste si siano sparse sulla strada. 
  Queste istruzioni devono essere redatte  dal  fabbricante  o  dallo
speditore, per  ogni  merce  o  classe  di  merci.  Una  copia  delle
istruzioni deve trovarsi nella cabina del conducente. 
  Il trasportatore deve curare che il  personale  interessato  prenda
conoscenza  delle  istruzioni  e  che  sia  in  grado  di  applicarlo
convenientemente.