Art. 371 
                  Procedimento per il pareggiamento 
 
  1. Un'apposita commissione ministeriale  composta  di  tre  membri,
procede al  previo  accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  il
pareggiamento e delle condizioni degli istituti. 
  2. Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto  al
servizio centrale competente.