Art. 372 Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati 1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale. 2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.